Statuto precedente | successivo
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[DELL'ASSOCIAZIONE]:
[DEI SOCI]:
[DEGLI ORGANI SOCIALI]:
[DELL'ASSEMBLEA]:
[DELLE DISPOSIZIONI]:
Si ritiene opportuno segnalare che l'articolo riguardante i requisiti per
l'iscrizione a
Il Parlamento ha giudicato che questa norma sia diventata inattuale e ha di
fatto stabilito che chiunque condivida gli ideali de
DELL'ASSOCIAZIONE
articolo primo
denominazione - sede - durata
La durata dell'Associazione è illimitata.
articolo secondo
scopi sociali
Come da statuto storico,
socio educative quali, organizzazione di laboratori creativi, iniziative culturali, momenti conviviali e di aggregazione, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, mostre ed eventi in genere, | |
di formazione, quali corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori professionali, artisti ed addetti al settore in genere, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, | |
editoriali quali la pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni e seminari, nonché degli studi e delle ricerche, | |
altre attività in genere, annesse alle precedenti e necessarie al raggiungimento degli scopi statutari. |
L'attività svolta da
articolo terzo
insegne
Insegne de
il Gonfalone con l'effige di S. Giorgio, | |
la Bandiera genovese col Grifone, | |
la Tessera sociale, | |
il Distintivo col Grifone rosso in campo bianco, | |
il marchio registrato della dicitura A Compagna, | |
il marchio registrato del Grifone rosso in campo bianco delimitato da un cerchio rosso. |
Il Grifone è rappresentato sempre rivolto verso sinistra.
articolo quarto
patrimonio - entrate
Il Patrimonio Sociale è costituito dalle quote dei Soci, dalle somme accantonate per
qualsiasi scopo non di lucro, nonché dai beni che per acquisto, lascito, donazione o per
altro titolo vengono in legittimo possesso dell'Associazione; tali somme saranno utilizzate
esclusivamente per la copertura di costi di organizzazione e per la realizzazione degli
scopi istituzionali de
Le entrate sono costituite:
dalle quote annuali versate dai Soci e dalle quote d'iscrizione; | |
dai contributi straordinari spontaneamente erogati, di volta in volta deliberati dal Consolato e approvati dal Parlamento; | |
dai contributi e dalle oblazioni ottenuti da persone fisiche, persone giuridiche, istituti/enti territoriali e no; | |
dai proventi di iniziative di volontariato realizzate sia per i Soci sia pubbliche; | |
da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali come definite dalla legge 266/91; | |
da contributi di organismi internazionali. |
La delibera delle spese sarà in funzione del patrimonio sociale disponibile, e non sarà
possibile mettere in atto alcuna operazione in mancanza di fondi necessari. L'Associazione
ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita del sodalizio, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS o enti che
per legge, statuto o regolamento fanno parte delle associazioni di volontariato operanti in
identico o analogo settore.
L'esercizio sociale ordinario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, l'Associazione
ha l'obbligo di redigere annualmente il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo a
cura del Consolato, da sottoporre ad approvazione successiva da parte del Parlamento.
DEI SOCI
articolo quinto
criteri per l'ammissione e l'esclusione
I Soci sono impegnati a tenere alto il nome di Genova e della Liguria e ad aiutarsi mettendo
in pratica lo spirito de
I Soci, in particolare, sono altresì impegnati a parlare e scrivere il genovese (o quella
parlata ligure a loro nota), ovvero ad impararlo, usandolo in tutte le occasioni opportune.
Possono far parte de
Inoltre, con riferimento ai caratteri originali dell'Associazione, si auspica l'associazione
di:
I Soci cessano di appartenere all'Associazione, senza oneri per gli stessi, per i seguenti motivi:
L'espulsione è deliberata dal Consolato per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio; contro ogni provvedimento è ammesso il ricorso ai Probiviri entro trenta giorni.
articolo sesto
diritti e doveri
I Soci partecipano a pieno titolo alla vita de
L'adesione all'Associazione comporta per i Soci l'obbligo di osservare il presente statuto
e le delibere degli organi statutari ed in generale di adempiere a tutte le obbligazioni
inerenti alla qualità di Socio.
E' dovere dei Soci versare la quota sociale.
I Soci prestano la loro attività in modo personale, spontaneo a titolo gratuito e non possono
essere retribuiti neppure direttamente dal beneficiario. Ai Soci possono solo essere rimborsate
le spese inerenti il compimento della loro prestazione e secondo parametri uguali per tutti i
Soci stabiliti dal Consolato e approvato dal Parlamento.
articolo settimo
categorie
Non c’è limite al numero dei Soci.
I Soci si distinguono in Effettivi e Onorari.
Sono Soci Effettivi:
i Soci Ordinari; | |
i Soci Sostenitori; | |
i Soci Vitalizi; | |
i Giovani e gli Studenti che versano una quota ridotta; | |
le Persone Giuridiche (Enti e Società). |
Sono Soci Onorari quei cittadini che hanno dato particolare lustro alla Liguria con opere
nell'ambito dell'amministrazione, della scienza, dell'arte e del lavoro.
Speciale "Riconoscimento di Benemerenza" sarà rilasciato alle persone o enti che abbiano,
in qualsiasi forma, meritato la riconoscenza de
articolo ottavo
sezioni staccate
Il Consolato per il perseguimento degli scopi sociali in particolari ambiti - territoriali,
specifici argomenti, fasce di età, ecc. - può autorizzare la costituzione di sezioni staccate,
dotate di sola autonomia operativa.
Le sezioni staccate possono essere costituite ad iniziativa di un numero di Soci non inferiore
a tre e alla domanda deve essere allegato un progetto relativo all'attività che la sezione
si propone di svolgere.
Per tutto quanto concerne la sezione staccata sia dal punto di vista organizzativo sia
amministrativo si farà riferimento al Regolamento de
I Soci delle sezioni staccate mantengono gli stessi diritti e doveri stabiliti nel presente
statuto per i Soci della sede centrale.
articolo nono
quote
Gli importi di tutte le quote annuali e della quota di iscrizione dei nuovi Soci sono
stabiliti dal Parlamento su proposta del Consolato e, in particolare: i Soci Sostenitori
versano una quota annua almeno tripla di quella ordinaria; i Soci Vitalizi versano una
quota «una tantum»; i Giovani e gli Studenti versano una quota ridotta; le Persone Giuridiche
versano annualmente il medesimo importo della quota «una tantum» dei Soci Vitalizi; i Soci
Onorari non versano la quota.
Il pagamento delle quote sociali dovrà essere fatto entro il primo trimestre di ogni anno.
Le quote non sono trasmissibili.
Una parte dei proventi delle quote dei Soci de
DEGLI ORGANI SOCIALI
articolo decimo
organi sociali
Organi de
il Parlamento (Assemblea Generale dei Soci); | |
il Consolato (Consiglio Direttivo); | |
la Consulta (Consiglio dei Saggi); | |
il Console Generale alla Presidenza (Il Presidente); | |
il Gran Cancelliere; | |
il Tesoriere Cassiere; | |
il Collegio dei Probiviri; | |
il Collegio dei Revisori. |
L'organizzazione sarà uniformata a principi di democrazia interna volti a garantire
l'effettività del rapporto associativo escludendo espressamente la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa e prevedendo per i Soci o partecipanti maggiori
d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la
nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
Tutti i componenti degli organi elettivi sono rieleggibili e le cariche sociali non sono
in alcun modo remunerate.
Eventuali vacanze del numero dei componenti degli organi sociali, ad eccezione del Console
Generale alla Presidenza, saranno sostituite, se necessario e opportuno, «per cooptazione
e pro tempore» a cura del Consolato e portate a ratifica nella prima riunione del
Parlamento.
In caso di vacanza del Console Generale alla Presidenza, per qualunque motivo avvenga,
saranno indette nuove elezioni di tutti gli organi sociali.
I Componenti della Consulta e del Consolato che senza motivo giustificato non intervengano
per più di tre sedute consecutive alle riunioni scadranno dalle rispettive cariche e
dovranno essere sostituiti.
articolo undicesimo
parlamento
Il Parlamento è l'Assemblea Generale dei Soci ed è disciplinato dall'articolo
ventitreesimo.
Il Parlamento è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei Soci, presenti
in proprio o per delega; in seconda convocazione è validamente costituito qualunque sia il
numero degli intervenuti in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo
nello stesso giorno della prima.
Le deliberazioni del Parlamento sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
Solo il Parlamento ha la facoltà di modificare lo Statuto Sociale con la maggioranza dei
due terzi dei presenti.
Il Parlamento approva lo scioglimento dell'Associazione nei modi previsti dallo Statuto
all'articolo ventiquattresimo.
Il Parlamento elegge gli organi dell'Associazione.
articolo dodicesimo
consolato
Il Consolato è l'organo direttivo de
Il Consolato nomina, tra gli otto Consoli eletti, due Vice Presidenti, due Vice Gran
Cancellieri e il Bibliotecario.
Il Consolato si riunisce almeno una volta al mese e tutte le volte che il Presidente lo
ritiene necessario.
Le adunanze sono convocate con lettera o altro mezzo concordato tra i Consoli almeno
cinque giorni prima dell'adunanza. La convocazione può riguardare anche più adunanze.
Nel caso di urgenze la convocazione può essere fatta anche verbalmente con almeno due
giorni di preavviso.
Il Consolato cura la messa in atto delle indicazioni del Parlamento.
Il Consolato è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi
componenti. Le sue decisioni sono valide se prese a maggioranza dei presenti.
In casi eccezionali il Consolato può nominare per brevi periodi e per incarichi temporanei,
dei Consoli aggiunti individuati tra i Soci particolarmente competenti in quella determinata
materia che interessa la
Spetta al Consolato decidere sull'ammissione di un nuovo Socio.
Il Consolato potrà sospendere in attesa del provvedimento disciplinare, quei Soci che
siano deferiti al Collegio dei Probiviri.
Il Consolato potrà avvalersi di tutte le competenze dei Soci anche se non sono componenti
di alcun organo.
Il Consolato definisce come attuare le direttive di tutte le attività sociali e in
particolare:
articolo tredicesimo
consulta
La Consulta è formata da trentacinque componenti, oltre ai Consultori a Vita e ad un
rappresentante per ogni Sezione Staccata composta da almeno trenta Soci.
Dei trentacinque Consultori fanno parte di diritto gli undici Consoli e i rimanenti
ventiquattro sono eletti dal Parlamento.
La Consulta è l'organo consultivo di orientamento de
Essa si riunisce almeno ogni sei mesi e tutte le volte che il Consolato lo ritiene necessario.
La convocazione avverrà secondo le modalità indicate nel Regolamento.
Le sue riunioni saranno presiedute da uno dei suoi componenti nominato di volta in volta
dai presenti.
È validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Le sue
decisioni sono valide se prese a maggioranza dei presenti.
I Soci possono assistere alle sedute.
articolo quattordicesimo
console generale alla presidenza
Al Console Generale alla Presidenza, o Presidente, - Primus inter Pares - spetta
la rappresentanza dell'Associazione ad ogni effetto giuridico.
In caso di impedimento sarà sostituito da uno dei Vice Presidenti in ordine di anzianità.
Presiede le riunioni del Parlamento.
Sovrintende, insieme al Gran Cancelliere, a tutte le trattative di ogni pratica con le
competenti autorità o con terzi ed a tutte le funzioni di amministrazione dell'Associazione.
Accende o estingue, con firma congiunta del Gran Cancelliere, a nome e per conto
dell'Associazione, conti correnti postali e/o bancari, rilascia ricevute.
articolo quindicesimo
vice presidente
I Vice Presidenti sostituiscono in tutte le sue funzioni il Console Generale alla Presidenza in caso di impedimento o su delega dello stesso.
articolo sedicesimo
gran cancelliere
Al Gran Cancelliere, in funzione di Segretario Generale, spetta la cura e lo svolgimento
di tutte le pratiche sociali, seguendo le direttive del Consolato e attua i provvedimenti
occorrenti alla vita dell'Associazione.
Il Gran Cancelliere, sentito il Presidente, convoca tutte le riunioni de
Redige annualmente un rapporto sullo stato de
È coadiuvato nell'operato da due Vice Gran Cancellieri.
articolo diciassettesimo
vice gran cancelliere
Ai due Vice Gran Cancellieri, che sostituiscono il Gran Cancelliere in caso di sua assenza o impedimento, in ordine di anzianità, spetta in più l'incarico speciale dell'inquadramento dei Soci, della conservazione dell'archivio e della cura del patrimonio sociale.
articolo diciottesimo
tesoriere cassiere
Al Console Tesoriere Cassiere spetta la tenuta della contabilità, della cassa, la compilazione dei bilanci e la stesura del rendiconto annuale dell'Associazione da sottoporre al Parlamento per l'approvazione.
articolo diciannovesimo
bibliotecario
Al Console Bibliotecario spetta il compito dell'organizzazione e della tenuta della Biblioteca sociale.
articolo ventesimo
probiviri
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da uno supplente.
Compito dei Probiviri è quello di decidere i provvedimenti disciplinari nei confronti dei
Soci; contro le decisioni del Collegio dei Probiviri, i Soci hanno diritto di ricorrere al
Parlamento, entro il termine di 30 giorni.
articolo ventunesimo
revisori dei conti
La gestione de
Il Collegio accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, redige una relazione da
allegare al rendiconto consuntivo annuale, può accertare la consistenza di cassa e
l'esistenza di valori e titoli di proprietà.
DELL'ASSEMBLEA
articolo ventiduesimo
diritti di voto
Agli effetti delle votazioni saranno considerati solo i Soci Effettivi in regola con il
pagamento delle quote.
I Soci con diritto di voto hanno facoltà di farsi rappresentare da altro Socio avente
diritto di voto mediante regolare delega scritta da presentarsi al Parlamento al momento
dell'apertura.
Un Socio non potrà avere più di tre deleghe.
articolo ventitreesimo
parlamento
assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci
Il Parlamento si riunisce in Sessione Ordinaria convocata dal Consolato almeno una volta
all’anno possibilmente vicino al 23 aprile, la Festa di San Giorgio, con preavviso ai Soci
di almeno otto giorni.
L'avviso di convocazione avviene a mezzo pubblicazione sul periodico sociale ed è esposto
in sede.
Il Parlamento potrà essere radunato in sessione straordinaria dal Consolato o su richiesta
del 10% dei Soci. In quest'ultimo caso la domanda dovrà essere indirizzata, in forma scritta
e motivata, al Consolato.
Il Parlamento elegge ogni due bienni:
il Consolato; | |
i 24 componenti della Consulta; | |
un Collegio di tre Sindicatori o Revisori dei Conti e il supplente; | |
un Collegio di tre Probiviri e il supplente. |
Le votazioni dei componenti dei vari organi sociali saranno fatte per alzata di mano o
per scrutinio segreto o con altri mezzi stabiliti dal Regolamento.
Il Parlamento approva le relazioni ed i rendiconti annuali consuntivi e preventivi, gli
indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consolato; ratifica l'eventuale
costituzione delle nuove Sezioni e le eventuali cooptazioni effettuate dal Consolato.
Annualmente il Parlamento vota la conferma del Console Generale alla Presidenza il quale,
in caso di mancata conferma, decade.
Il Parlamento, su proposta del Consolato, può nominare dei Consultori a Vita tra i Soci
che si siano particolarmente distinti per l'attività proficua e continua in favore de
DELLE DISPOSIZIONI
articolo ventiquattresimo
scioglimento
Il patrimonio che residua dopo l'esaurimento della liquidazione dovrà, in tal caso,
essere devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo
settore secondo le indicazioni del Parlamento che nomina uno o più liquidatori da
scegliersi preferibilmente tra i Soci o, in mancanza, secondo le disposizioni del
Codice Civile.
articolo venticinquesimo
regolamenti
Per tutto quello che non è contemplato dallo Statuto, si farà riferimento al Regolamento
Interno. Il Regolamento Interno e le sue eventuali modifiche sono approvate dal Parlamento
in occasione della prima riunione ordinaria. La stesura del Regolamento Interno è di
competenza del Consolato.
Il presente Statuto Sociale è stato approvato dal Parlamento nella riunione del 9 maggio
2009.
articolo ventiseiesimo
dei popoli liguri
Come da statuto storico:
Si tratta di terre, di usanze e di dialetti genovesi, Comuni che si chiamano sempre in gran
parte «Ligure», come: Novi, Rocchetta, Cabella, Albera, ecc..., e che in gran parte,
specialmente a valle del Lemme, parlano genovese schietto; tutta gente che ogni volta che ha
potuto non ha mancato di manifestare la sua volontà di riunirsi finalmente alla famiglia
Ligure e alla Madre Genova.
articolo ventisettesimo
disposizione transitoria
Con l'approvazione del presente statuto tutte le funzioni e tutte le scadenze degli organi associativi in carica sono automaticamente adeguate a quanto da esso previsto.