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A Compagna > Statuto > Statuto del 2009

[DELL'ASSOCIAZIONE]: [Articolo primo: denominazione - sede - durata] [Articolo secondo: scopi sociali] [Articolo terzo: insegne] [Articolo quarto: patrimonio - entrate]
[DEI SOCI]: [Articolo quinto: criteri per l'ammissione e l'esclusione] [Articolo sesto: diritti e doveri] [Articolo settimo: categorie] [Articolo ottavo: sezioni staccate] [Articolo nono: quote]
[DEGLI ORGANI SOCIALI]: [Articolo decimo: organi sociali] [Articolo undicesimo: parlamento] [Articolo dodicesimo: consolato] [Articolo tredicesimo: consulta] [Articolo quattordicesimo: console generale alla presidenza] [Articolo quindicesimo: vice presidente] [Articolo sedicesimo: gran cancelliere] [Articolo diciasettesimo: vice gran cancelliere] [Articolo diciottesimo: tesoriere cassiere] [Articolo diciannovesimo: bibliotecario] [Articolo ventesimo: probiviri] [Articolo ventunesimo: revisori dei conti]
[DELL'ASSEMBLEA]: [Articolo ventiduesimo: diritti di voto] [Articolo ventitreesimo: parlamento]
[DELLE DISPOSIZIONI]: [Articolo ventiquattresimo: scioglimento] [Articolo venticinquesimo: regolamenti] [Articolo ventiseiesimo: dei popoli liguri] [Articolo ventisettesimo: disposizione transitoria]

Si ritiene opportuno segnalare che l'articolo riguardante i requisiti per l'iscrizione a A COMPAGNA è stato modificato. Tutti gli statuti precedenti stabilivano che il richiedente dovesse essere nato nei territori dell'antica Repubblica o essere figlio di genitori nati nei territori dell'antica Repubblica.

Il Parlamento ha giudicato che questa norma sia diventata inattuale e ha di fatto stabilito che chiunque condivida gli ideali de A COMPAGNA possa diventare socio.

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Statuto

Approvato dal Parlamento del 9 Maggio 2009

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DELL'ASSOCIAZIONE

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articolo primo
denominazione - sede - durata

A COMPAGNA, fondata il 21 gennaio 1923, è l'Associazione dei Genovesi amanti di Genova e della propria terra, orgogliosi delle antiche glorie, delle bellezze, delle tradizioni, della lingua e dei costumi della sua gente.
A COMPAGNA ha e dovrà sempre avere la propria sede a Genova; è facoltà del Consolato trasferire la sede all'interno del Comune di Genova mentre compete al Parlamento l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede sociale in altro Comune diverso da Genova. La lingua ufficiale è il Genovese.
La durata dell'Associazione è illimitata.

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articolo secondo
scopi sociali

A COMPAGNA è estranea e al di sopra di ogni fede politica e religiosa, non ha scopo di lucro e si propone il perseguimento di finalità di volontariato individuate nella Legge Regionale n°15 del 28.05.1992 Liguria, negli articoli 2 e 3 della legge quadro sul volontariato n°266 del 11.08.1991 e si avvale in modo determinante delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri Soci.
Come da statuto storico, A COMPAGNA ha lo scopo primario di incentivare, in tutte le forme possibili, il recupero, la continuazione e la valorizzazione della lingua, della cultura e della storia genovese e di promuovere, organizzare, realizzare, partecipare e contribuire a tutte le iniziative liguri di arte, di cultura, di educazione morale e fisica.
A COMPAGNA, inoltre, si propone di tenere uniti e affiatati i genovesi e gli amanti di Genova, affinché possano, quando occorre, far sentire la propria voce in ogni istanza a tutte quante le Autorità per la tutela dell'onore e delle tradizioni e per la difesa degli interessi della Liguria e delle sue attività e per una più ampia autonomia della Regione partecipando attivamente alla vita amministrativa.
A COMPAGNA, al fine di raggiungere lo scopo sociale, intende svolgere le seguenti attività:

bulletsocio educative quali, organizzazione di laboratori creativi, iniziative culturali, momenti conviviali e di aggregazione, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, mostre ed eventi in genere,
bulletdi formazione, quali corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori professionali, artisti ed addetti al settore in genere, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca,
bulleteditoriali quali la pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni e seminari, nonché degli studi e delle ricerche,
bulletaltre attività in genere, annesse alle precedenti e necessarie al raggiungimento degli scopi statutari.

L'attività svolta da A COMPAGNA non ha per oggetto l'esercizio, né in via esclusiva, né in via principale di attività commerciale.

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articolo terzo
insegne

Insegne de A COMPAGNA sono:

bulletil Gonfalone con l'effige di S. Giorgio,
bulletla Bandiera genovese col Grifone,
bulletla Tessera sociale,
bulletil Distintivo col Grifone rosso in campo bianco,
bulletil marchio registrato della dicitura A Compagna,
bulletil marchio registrato del Grifone rosso in campo bianco delimitato da un cerchio rosso.

Il Grifone è rappresentato sempre rivolto verso sinistra.

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articolo quarto
patrimonio - entrate

Il Patrimonio Sociale è costituito dalle quote dei Soci, dalle somme accantonate per qualsiasi scopo non di lucro, nonché dai beni che per acquisto, lascito, donazione o per altro titolo vengono in legittimo possesso dell'Associazione; tali somme saranno utilizzate esclusivamente per la copertura di costi di organizzazione e per la realizzazione degli scopi istituzionali de A COMPAGNA.
Le entrate sono costituite:

bulletdalle quote annuali versate dai Soci e dalle quote d'iscrizione;
bulletdai contributi straordinari spontaneamente erogati, di volta in volta deliberati dal Consolato e approvati dal Parlamento;
bulletdai contributi e dalle oblazioni ottenuti da persone fisiche, persone giuridiche, istituti/enti territoriali e no;
bulletdai proventi di iniziative di volontariato realizzate sia per i Soci sia pubbliche;
bulletda entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali come definite dalla legge 266/91;
bulletda contributi di organismi internazionali.

La delibera delle spese sarà in funzione del patrimonio sociale disponibile, e non sarà possibile mettere in atto alcuna operazione in mancanza di fondi necessari. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del sodalizio, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS o enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte delle associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
L'esercizio sociale ordinario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, l'Associazione ha l'obbligo di redigere annualmente il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo a cura del Consolato, da sottoporre ad approvazione successiva da parte del Parlamento.

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DEI SOCI

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articolo quinto
criteri per l'ammissione e l'esclusione

I Soci sono impegnati a tenere alto il nome di Genova e della Liguria e ad aiutarsi mettendo in pratica lo spirito de A COMPAGNA in tutte le occasioni concorrendo secondo le proprie possibilità al perseguimento degli scopi dell'Associazione e per il bene della propria terra.
I Soci, in particolare, sono altresì impegnati a parlare e scrivere il genovese (o quella parlata ligure a loro nota), ovvero ad impararlo, usandolo in tutte le occasioni opportune.
Possono far parte de A COMPAGNA, presentati da un Socio e con domanda d'ammissione scritta come stabilito dal Consolato, tutti coloro che si sentano idealmente legati alla terra Ligure e condividano gli scopi e le attività de A COMPAGNA.
Inoltre, con riferimento ai caratteri originali dell'Associazione, si auspica l'associazione di:

  1. tutti coloro che sono nati in Liguria o nelle località che facevano parte della Repubblica Ligure nei suoi confini fino all’anno 1805, o che sono discendenti di genovesi o liguri;
  2. tutti coloro che risiedono in Liguria o nelle località che facevano parte della Repubblica Ligure nei suoi confini fino all’anno 1805, anche se non hanno i requisiti alla lettera a), basta che vi abitino da almeno dieci anni;
  3. persone che abbiano dato lustro a Genova e alla Liguria nel campo delle arti, delle scienze, della tecnica e del lavoro o in casi speciali.

I Soci cessano di appartenere all'Associazione, senza oneri per gli stessi, per i seguenti motivi:

  1. decesso,
  2. dimissioni volontarie,
  3. sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate,
  4. mancato versamento della quota associativa per tre anni,
  5. comportamento contrastante con gli scopi statutari, inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle delibere degli organi sociali,
  6. per danni morali, materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il Socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

L'espulsione è deliberata dal Consolato per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio; contro ogni provvedimento è ammesso il ricorso ai Probiviri entro trenta giorni.

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articolo sesto
diritti e doveri

I Soci partecipano a pieno titolo alla vita de A COMPAGNA e contribuiscono a determinare le scelte e gli orientamenti.
L'adesione all'Associazione comporta per i Soci l'obbligo di osservare il presente statuto e le delibere degli organi statutari ed in generale di adempiere a tutte le obbligazioni inerenti alla qualità di Socio.
E' dovere dei Soci versare la quota sociale.
I Soci prestano la loro attività in modo personale, spontaneo a titolo gratuito e non possono essere retribuiti neppure direttamente dal beneficiario. Ai Soci possono solo essere rimborsate le spese inerenti il compimento della loro prestazione e secondo parametri uguali per tutti i Soci stabiliti dal Consolato e approvato dal Parlamento.

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articolo settimo
categorie

Non c’è limite al numero dei Soci.
I Soci si distinguono in Effettivi e Onorari.
Sono Soci Effettivi:

bulleti Soci Ordinari;
bulleti Soci Sostenitori;
bulleti Soci Vitalizi;
bulleti Giovani e gli Studenti che versano una quota ridotta;
bulletle Persone Giuridiche (Enti e Società).

Sono Soci Onorari quei cittadini che hanno dato particolare lustro alla Liguria con opere nell'ambito dell'amministrazione, della scienza, dell'arte e del lavoro.
Speciale "Riconoscimento di Benemerenza" sarà rilasciato alle persone o enti che abbiano, in qualsiasi forma, meritato la riconoscenza de A COMPAGNA.

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articolo ottavo
sezioni staccate

Il Consolato per il perseguimento degli scopi sociali in particolari ambiti - territoriali, specifici argomenti, fasce di età, ecc. - può autorizzare la costituzione di sezioni staccate, dotate di sola autonomia operativa.
Le sezioni staccate possono essere costituite ad iniziativa di un numero di Soci non inferiore a tre e alla domanda deve essere allegato un progetto relativo all'attività che la sezione si propone di svolgere.
Per tutto quanto concerne la sezione staccata sia dal punto di vista organizzativo sia amministrativo si farà riferimento al Regolamento de A COMPAGNA.
I Soci delle sezioni staccate mantengono gli stessi diritti e doveri stabiliti nel presente statuto per i Soci della sede centrale.

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articolo nono
quote

Gli importi di tutte le quote annuali e della quota di iscrizione dei nuovi Soci sono stabiliti dal Parlamento su proposta del Consolato e, in particolare: i Soci Sostenitori versano una quota annua almeno tripla di quella ordinaria; i Soci Vitalizi versano una quota «una tantum»; i Giovani e gli Studenti versano una quota ridotta; le Persone Giuridiche versano annualmente il medesimo importo della quota «una tantum» dei Soci Vitalizi; i Soci Onorari non versano la quota.
Il pagamento delle quote sociali dovrà essere fatto entro il primo trimestre di ogni anno.
Le quote non sono trasmissibili.
Una parte dei proventi delle quote dei Soci de A COMPAGNA, appartenenti alle Sezioni Staccate, sarà devoluta alle Sezioni medesime nella misura che sarà concordata dai rispettivi dirigenti con il Consolato.

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DEGLI ORGANI SOCIALI

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articolo decimo
organi sociali

Organi de A COMPAGNA sono:

bulletil Parlamento (Assemblea Generale dei Soci);
bulletil Consolato (Consiglio Direttivo);
bulletla Consulta (Consiglio dei Saggi);
bulletil Console Generale alla Presidenza (Il Presidente);
bulletil Gran Cancelliere;
bulletil Tesoriere Cassiere;
bulletil Collegio dei Probiviri;
bulletil Collegio dei Revisori.

L'organizzazione sarà uniformata a principi di democrazia interna volti a garantire l'effettività del rapporto associativo escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per i Soci o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
Tutti i componenti degli organi elettivi sono rieleggibili e le cariche sociali non sono in alcun modo remunerate.
Eventuali vacanze del numero dei componenti degli organi sociali, ad eccezione del Console Generale alla Presidenza, saranno sostituite, se necessario e opportuno, «per cooptazione e pro tempore» a cura del Consolato e portate a ratifica nella prima riunione del Parlamento.
In caso di vacanza del Console Generale alla Presidenza, per qualunque motivo avvenga, saranno indette nuove elezioni di tutti gli organi sociali.
I Componenti della Consulta e del Consolato che senza motivo giustificato non intervengano per più di tre sedute consecutive alle riunioni scadranno dalle rispettive cariche e dovranno essere sostituiti.

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articolo undicesimo
parlamento

Il Parlamento è l'Assemblea Generale dei Soci ed è disciplinato dall'articolo ventitreesimo.
Il Parlamento è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei Soci, presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione è validamente costituito qualunque sia il numero degli intervenuti in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.
Le deliberazioni del Parlamento sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
Solo il Parlamento ha la facoltà di modificare lo Statuto Sociale con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
Il Parlamento approva lo scioglimento dell'Associazione nei modi previsti dallo Statuto all'articolo ventiquattresimo.
Il Parlamento elegge gli organi dell'Associazione.

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articolo dodicesimo
consolato

Il Consolato è l'organo direttivo de A COMPAGNA ed è composto dal Console Generale alla Presidenza - Primus inter Pares -, dal Gran Cancelliere, dal Tesoriere Cassiere e da otto Consoli eletti dal Parlamento.
Il Consolato nomina, tra gli otto Consoli eletti, due Vice Presidenti, due Vice Gran Cancellieri e il Bibliotecario.
Il Consolato si riunisce almeno una volta al mese e tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario.
Le adunanze sono convocate con lettera o altro mezzo concordato tra i Consoli almeno cinque giorni prima dell'adunanza. La convocazione può riguardare anche più adunanze. Nel caso di urgenze la convocazione può essere fatta anche verbalmente con almeno due giorni di preavviso.
Il Consolato cura la messa in atto delle indicazioni del Parlamento.
Il Consolato è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Le sue decisioni sono valide se prese a maggioranza dei presenti.
In casi eccezionali il Consolato può nominare per brevi periodi e per incarichi temporanei, dei Consoli aggiunti individuati tra i Soci particolarmente competenti in quella determinata materia che interessa la A COMPAGNA in quel particolare momento. Quella nomina sarà comunicata alla Consulta in occasione della sua prossima riunione.
Spetta al Consolato decidere sull'ammissione di un nuovo Socio.
Il Consolato potrà sospendere in attesa del provvedimento disciplinare, quei Soci che siano deferiti al Collegio dei Probiviri.
Il Consolato potrà avvalersi di tutte le competenze dei Soci anche se non sono componenti di alcun organo.
Il Consolato definisce come attuare le direttive di tutte le attività sociali e in particolare:

  1. predispone il programma delle attività dell'Associazione;
  2. propone al Parlamento le quote contributive annuali dei Soci;
  3. impiega utilmente i fondi disponibili, anche mediante impieghi bancari ovvero utilizzo di strumenti finanziari a breve termine, purché non speculativi;
  4. assume personale dipendente dell'Associazione;
  5. compie tutti gli atti di gestione de A COMPAGNA e adotta ogni altra decisione necessaria all'organizzazione ed al funzionamento dell'Associazione nel rispetto dell’oggetto sociale, salvo quanto per legge o Statuto sia riservato in via esclusiva al Parlamento;
  6. nomina i Soci Onorari;
  7. approva il progetto di rendiconto annuale preventivo e consuntivo dell’Associazione ad esso sottoposto dal Tesoriere, da presentare al Parlamento per la definitiva approvazione;
  8. attribuisce riconoscimenti speciali;
  9. ha in custodia il patrimonio sociale ed il relativo inventario;
  10. prepara le relazioni annuali, morali e finanziarie da presentare al Parlamento;
  11. approva la costituzione delle Sezioni Staccate e stabilisce l’ammontare della quota parte delle relative quote sociali disponibile per la conduzione delle loro attività nonché le modalità di utilizzo della stessa.

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articolo tredicesimo
consulta

La Consulta è formata da trentacinque componenti, oltre ai Consultori a Vita e ad un rappresentante per ogni Sezione Staccata composta da almeno trenta Soci.
Dei trentacinque Consultori fanno parte di diritto gli undici Consoli e i rimanenti ventiquattro sono eletti dal Parlamento.
La Consulta è l'organo consultivo di orientamento de A COMPAGNA e il proprio contributo non è vincolante per le delibere del Consolato. Su proposta del Consolato discute e dibatte su progetti, idee, programmi, sulle relazioni e, allo stesso, suggerisce soluzioni di gestione.
Essa si riunisce almeno ogni sei mesi e tutte le volte che il Consolato lo ritiene necessario. La convocazione avverrà secondo le modalità indicate nel Regolamento.
Le sue riunioni saranno presiedute da uno dei suoi componenti nominato di volta in volta dai presenti.
È validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Le sue decisioni sono valide se prese a maggioranza dei presenti.
I Soci possono assistere alle sedute.

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articolo quattordicesimo
console generale alla presidenza

Al Console Generale alla Presidenza, o Presidente, - Primus inter Pares - spetta la rappresentanza dell'Associazione ad ogni effetto giuridico.
In caso di impedimento sarà sostituito da uno dei Vice Presidenti in ordine di anzianità.
Presiede le riunioni del Parlamento.
Sovrintende, insieme al Gran Cancelliere, a tutte le trattative di ogni pratica con le competenti autorità o con terzi ed a tutte le funzioni di amministrazione dell'Associazione.
Accende o estingue, con firma congiunta del Gran Cancelliere, a nome e per conto dell'Associazione, conti correnti postali e/o bancari, rilascia ricevute.

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articolo quindicesimo
vice presidente

I Vice Presidenti sostituiscono in tutte le sue funzioni il Console Generale alla Presidenza in caso di impedimento o su delega dello stesso.

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articolo sedicesimo
gran cancelliere

Al Gran Cancelliere, in funzione di Segretario Generale, spetta la cura e lo svolgimento di tutte le pratiche sociali, seguendo le direttive del Consolato e attua i provvedimenti occorrenti alla vita dell'Associazione.
Il Gran Cancelliere, sentito il Presidente, convoca tutte le riunioni de A COMPAGNA.
Redige annualmente un rapporto sullo stato de A COMPAGNA e coadiuva il Tesoriere Cassiere alla stesura del rendiconto annuale dell'Associazione che, una volta approvato dal Consolato, è sottoposto al Parlamento per l'approvazione definitiva.
È coadiuvato nell'operato da due Vice Gran Cancellieri.

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articolo diciassettesimo
vice gran cancelliere

Ai due Vice Gran Cancellieri, che sostituiscono il Gran Cancelliere in caso di sua assenza o impedimento, in ordine di anzianità, spetta in più l'incarico speciale dell'inquadramento dei Soci, della conservazione dell'archivio e della cura del patrimonio sociale.

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articolo diciottesimo
tesoriere cassiere

Al Console Tesoriere Cassiere spetta la tenuta della contabilità, della cassa, la compilazione dei bilanci e la stesura del rendiconto annuale dell'Associazione da sottoporre al Parlamento per l'approvazione.

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articolo diciannovesimo
bibliotecario

Al Console Bibliotecario spetta il compito dell'organizzazione e della tenuta della Biblioteca sociale.

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articolo ventesimo
probiviri

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da uno supplente.
Compito dei Probiviri è quello di decidere i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci; contro le decisioni del Collegio dei Probiviri, i Soci hanno diritto di ricorrere al Parlamento, entro il termine di 30 giorni.

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articolo ventunesimo
revisori dei conti

La gestione de A COMPAGNA è controllata da un Collegio di revisori costituito da tre componenti effettivi e da uno supplente.
Il Collegio accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, redige una relazione da allegare al rendiconto consuntivo annuale, può accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà.

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DELL'ASSEMBLEA

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articolo ventiduesimo
diritti di voto

Agli effetti delle votazioni saranno considerati solo i Soci Effettivi in regola con il pagamento delle quote.
I Soci con diritto di voto hanno facoltà di farsi rappresentare da altro Socio avente diritto di voto mediante regolare delega scritta da presentarsi al Parlamento al momento dell'apertura.
Un Socio non potrà avere più di tre deleghe.

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articolo ventitreesimo
parlamento
assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci

Il Parlamento si riunisce in Sessione Ordinaria convocata dal Consolato almeno una volta all’anno possibilmente vicino al 23 aprile, la Festa di San Giorgio, con preavviso ai Soci di almeno otto giorni.
L'avviso di convocazione avviene a mezzo pubblicazione sul periodico sociale ed è esposto in sede.
Il Parlamento potrà essere radunato in sessione straordinaria dal Consolato o su richiesta del 10% dei Soci. In quest'ultimo caso la domanda dovrà essere indirizzata, in forma scritta e motivata, al Consolato.
Il Parlamento elegge ogni due bienni:

bulletil Consolato;
bulleti 24 componenti della Consulta;
bulletun Collegio di tre Sindicatori o Revisori dei Conti e il supplente;
bulletun Collegio di tre Probiviri e il supplente.

Le votazioni dei componenti dei vari organi sociali saranno fatte per alzata di mano o per scrutinio segreto o con altri mezzi stabiliti dal Regolamento.
Il Parlamento approva le relazioni ed i rendiconti annuali consuntivi e preventivi, gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consolato; ratifica l'eventuale costituzione delle nuove Sezioni e le eventuali cooptazioni effettuate dal Consolato.
Annualmente il Parlamento vota la conferma del Console Generale alla Presidenza il quale, in caso di mancata conferma, decade.
Il Parlamento, su proposta del Consolato, può nominare dei Consultori a Vita tra i Soci che si siano particolarmente distinti per l'attività proficua e continua in favore de A COMPAGNA. Essi hanno gli stessi diritti dei Consultori eletti. Il totale dei Consultori a Vita non deve superare il numero di tre.

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DELLE DISPOSIZIONI

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articolo ventiquattresimo
scioglimento

A COMPAGNA non potrà essere sciolta sino a che i propri Soci non si ridurranno a meno di 100 e solo con delibera del Parlamento ed a maggioranza dei due terzi dei Soci rimasti.
Il patrimonio che residua dopo l'esaurimento della liquidazione dovrà, in tal caso, essere devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore secondo le indicazioni del Parlamento che nomina uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i Soci o, in mancanza, secondo le disposizioni del Codice Civile.

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articolo venticinquesimo
regolamenti

Per tutto quello che non è contemplato dallo Statuto, si farà riferimento al Regolamento Interno. Il Regolamento Interno e le sue eventuali modifiche sono approvate dal Parlamento in occasione della prima riunione ordinaria. La stesura del Regolamento Interno è di competenza del Consolato.
Il presente Statuto Sociale è stato approvato dal Parlamento nella riunione del 9 maggio 2009.

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articolo ventiseiesimo
dei popoli liguri

Come da statuto storico: A COMPAGNA s’impegna a tenere vivo e operante il movimento per riunire alla Madre Genova quelle terre e comuni liguri che hanno sempre fatto parte dell’antica Repubblica Genovese e che un decreto mancino, del 1859, le ha attribuite a province di altre regioni.
Si tratta di terre, di usanze e di dialetti genovesi, Comuni che si chiamano sempre in gran parte «Ligure», come: Novi, Rocchetta, Cabella, Albera, ecc..., e che in gran parte, specialmente a valle del Lemme, parlano genovese schietto; tutta gente che ogni volta che ha potuto non ha mancato di manifestare la sua volontà di riunirsi finalmente alla famiglia Ligure e alla Madre Genova.

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articolo ventisettesimo
disposizione transitoria

Con l'approvazione del presente statuto tutte le funzioni e tutte le scadenze degli organi associativi in carica sono automaticamente adeguate a quanto da esso previsto.