Statuto precedente
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Copia in pdf dello Statuto del 2019 (vigente) depositato presso l’Agenzia delle Entrate
Articolo 1
Denominazione, sede, insegne, durata
L’Ente del Terzo Settore denominato
In conseguenza dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione organizzazioni
di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l’Ente, di seguito anche detto “organizzazione”,
ha l’obbligo di inserire l’acronimo “ODV” o la locuzione “Organizzazione di Volontariato” nella denominazione
sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Come da Statuto storico: «
La lingua ufficiale è il genovese.
Le insegne de
il gonfalone con l’effigie di San Giorgio; | |
la bandiera genovese con il Grifone; | |
la tessera sociale; | |
il distintivo con il Grifone rosso in campo bianco; | |
il marchio registrato della dicitura “A Compagna”; | |
il marchio registrato del Grifone rosso in campo bianco, delimitato da un cerchio rosso. Il Grifone è rappresentato sempre rivolto verso sinistra. |
La durata dell’Associazione è illimitata.
Articolo 2
Finalità e attività
Per il perseguimento dei propri scopi,
organizzare laboratori creativi, momenti conviviali e di aggregazione, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, mostre, corsi di aggiornamento teorico /pratici; | |
istituire gruppi di studio e di ricerca - aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi; | |
collaborare, anche stipulando apposite e specifiche convenzioni, con enti pubblici e privati; | |
istituire, su richiesta di soci e previa approvazione dell’Organo di amministrazione (Consolato), sezioni staccate per il perseguimento degli scopi associativi in particolari ambiti territoriali e/o per specifiche finalità. |
Le attività dell’organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo
prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
Per il perseguimento dei propri scopi, l’organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad
altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine
del conseguimento delle finalità statutarie.
Articolo 3
Attività diverse
L’organizzazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.
Articolo 4
Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili
L’organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell’art. 8
del D. Lgs.117/2017.
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate,
è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento
delle finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell’organizzazione, a fondatori, associati,
lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso
di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Articolo 5
Associati, procedure di ammissione ed esclusione, dimissioni, quota
associativa
L’organizzazione è a carattere aperto.
Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.
Lgs.117/2017 che si riconoscono nel presente statuto, si sentono idealmente legati alla
terra ligure e fanno richiesta di adesione all’Organo di amministrazione (Consolato) che
delibera in merito nella prima seduta utile.
È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo Settore
o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per
cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di
quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017. I Soci si distinguono in “effettivi” ed “onorari”.
L’ammissione è deliberata dall’Organo di amministrazione (Consolato) su domanda scritta
dell’interessato. La deliberazione di accoglimento è comunicata all’interessato ed annotata
nel Libro degli Associati. L’iscrizione decorre dalla data di delibera dell’Organo di
amministrazione (Consolato) salvo diversamente disposto.
L’Organo di amministrazione (Consolato) deve, entro sessanta giorni, motivare l’eventuale
deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
L’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di
rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea (Parlamento) che delibera in
occasione della prima seduta utile.
Sono Soci “effettivi”: i Soci Ordinari, i Soci Sostenitori, i Soci Vitalizi.
I “Soci Sostenitori” versano una quota annua almeno tripla di quella ordinaria, i soci
“Vitalizi” una quota “una tantum”, i soci ordinari di età inferiore a 25 anni una quota
ridotta.
Il Consolato potrà nominare “Soci Onorari” soggetti terzi che abbiano dato particolare
lustro a Genova ed alla Liguria.
I Soci Onorari non versano la quota sociale, non hanno diritto di voto e non sono loro
applicabili le norme di cui all’art. 6 del presente Statuto.
Il pagamento delle quote sociali dovrà avvenire entro il primo trimestre di ogni anno.
Le quote non sono trasmissibili.
Una parte di proventi delle quote dei Soci appartenenti alle Sezioni Staccate potrà essere
devoluta alle sezioni medesime nella misura che sarà concordata dai rispettivi Dirigenti
con l’Organo di amministrazione (Consolato).
L’importo delle quote annuali e della quota di iscrizione dei nuovi Soci è stabilito
dall’Assemblea (Parlamento) su proposta dell’Organo di amministrazione (Consolato).
Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
decesso (persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (Associazione); | |
dimissioni volontarie presentate per iscritto all’Organo di amministrazione (Consolato); | |
mancato versamento della quota associativa per tre anni consecutivi; | |
esclusione deliberata dall’Assemblea (Parlamento) su proposta dell’Organo di amministrazione (Consolato) per gravi motivi quali: comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o gli interessi e/o gli obiettivi dell’Associazione, contravvenzione ai doveri stabiliti dallo Statuto, inosservanza di eventuali Regolamenti e/o delle delibere degli Organi Sociali, danni morali e/o materiali arrecati all’Associazione. |
Articolo 6
Diritti e obblighi degli associati
I Soci effettivi hanno tra loro pari diritti e pari doveri; essi hanno il diritto di:
partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto nonché godere del pieno elettorato attivo e passivo purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa; | |
essere informati sulle attività dell’organizzazione e sul relativo andamento; | |
essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge; | |
recedere dall’appartenenza all’organizzazione; | |
esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all’Organo di amministrazione (Consolato). |
Gli associati dell’organizzazione hanno il dovere di:
rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni; | |
rispettare le delibere degli Organi Sociali; | |
versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito; | |
non arrecare danni morali o materiali all’Organizzazione. |
Articolo 7
Volontari associati e assicurazione obbligatoria
L’organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell’attività
di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di
lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L’attività del
volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate
per l’attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabilite dall’organizzazione
stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato
o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
L’organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro
attività in modo non occasionale e deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connesse allo
svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi
dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
Articolo 8
Organi sociali, gratuità e durata
Sono organi dell’organizzazione:
l’Assemblea degli associati, denominata “Parlamento”; | |
l’Organo di amministrazione, denominato “Consolato”; | |
la Consulta (Consiglio dei Saggi); | |
il Presidente, denominato “Console Generale alla Presidenza”; | |
il Console Gran Cancelliere; | |
il Console Tesoriere Cassiere; | |
l’Organo di Controllo (qualora verificatesi le condizioni di cui all'Art. 30 del D. Lgs 117/2017); | |
l’Organo di Revisione (qualora verificatesi le condizioni di cui all'Art. 31 del D. Lgs 117/2017). |
Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell’Organo di controllo e dell’Organo di
Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può
essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate
per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di quattro anni (“doppio biennio di San Giorgio”) e
possono essere riconfermate.
Eventuali vacanze del numero dei componenti degli Organi Sociali, ad eccezione del Console Generale alla
Presidenza saranno supplite, se necessario ed opportuno, mediante cooptazione a cura del Consolato e portate
alla ratifica del Parlamento nella prima riunione utile.
Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio
medesimo.
In caso di definitiva vacanza della carica di Console Generale alla Presidenza per qualunque motivo,
saranno indette nuove elezioni di tutti gli Organi Sociali.
Articolo 9
Parlamento (Assemblea degli associati)
Il Parlamento, cioè l’Assemblea degli associati, è l’organo sovrano.
È presieduto dal Console Generale alla Presidenza (Presidente dell’organizzazione) o, in sua assenza,
dal Console Vicepresidente o da un Presidente dell’Assemblea nominato dagli associati tra i suoi membri.
Deve essere convocato almeno una volta all’anno - possibilmente in prossimità del 23 aprile, festa di
San Giorgio - dal Console Gran Cancelliere, sentito il Console Generale alla Presidenza, per l’approvazione
del bilancio e ogni qualvolta il Console Generale alla Presidenza lo ritenga necessario.
È convocato mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’adunanza,
contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e la data di seconda convocazione.
Tale comunicazione avviene a mezzo pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino sociale ed affissione in
sede.
Il Parlamento è inoltre convocato a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando il
Consolato lo ritenga necessario.
I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le
azioni di responsabilità e nell’ipotesi in cui il Console Generale alla Presidenza lo ritenga opportuno in
ragione della delibera.
Hanno diritto di voto in Parlamento gli associati iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati ed
in regola con il pagamento della quota associativa.
Ciascun associato può esprimere un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Parlamento da un altro associato, conferendo delega scritta,
anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati
qualora l’organizzazione abbia un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati qualora
l’organizzazione abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento.
Delle riunioni del Parlamento è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante
e conservato presso la sede dell’organizzazione.
Il Parlamento può essere ordinario o straordinario.
È straordinario quello convocato per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del
patrimonio, per l’eventuale trasformazione, fusione, scissione dell’organizzazione.
È ordinario in tutti gli altri casi.
Il Parlamento ordinario è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza della metà più uno
degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci effettivi presenti.
Il Parlamento delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Il Parlamento straordinario delibera e modifica lo Statuto dell'Associazione in prima convocazione con la
presenza di almeno il sessanta per cento degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
in seconda convocazione con la presenza di almeno il 30% degli associati e il voto favorevole della maggioranza
dei presenti.
Delibera altresì lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole
di almeno tre quarti degli associati.
Il Parlamento ha i seguenti compiti:
nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali; | |
approva il bilancio e, qualora ricorrano le condizioni previste dall'Art. 14 del D. Lgs 117/2017, il bilancio sociale; | |
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; | |
delibera sull’esclusione degli associati e sui ricorsi avverso il rigetto delle domande di ammissione; | |
delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto; | |
approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; | |
delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione; | |
ratifica la costituzione di Sezioni Staccate; | |
delibera sulle quote sociali proposte dal Consolato; | |
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. |
Articolo 10
Consolato (Organo di amministrazione)
Il Consolato, che è l’Organo di amministrazione, è eletto dal Parlamento ed è formato da undici componenti,
eletti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dalle
organizzazioni di volontariato associate: il Console Generale alla Presidenza, il Console Gran Cancelliere,
il Console Tesoriere Cassiere ed altri otto componenti denominati Consoli. Per i casi di ineleggibilità e/o
di decadenza si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Gli amministratori pongono in essere gli
adempimenti previsti dall’art. 26 del D. Lgsl. 117/2017.
Il Consolato governa l’Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali del
Parlamento al quale risponde direttamente.
Il Consolato è validamente costituito quando è presente un terzo dei componenti e delibera a maggioranza dei
presenti; in caso di parità prevale il voto del Console Generale alla Presidenza.
Il Consolato si riunisce, su convocazione del Console Gran Cancelliere, sentito il Console Generale alla
Presidenza, di norma una volta al mese e comunque almeno due volte all’anno ed ogni volta che se ne ravvisi
la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la
riunione deve avvenire possibilmente entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
La convocazione è inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo
casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve ma non inferiore a due giorni.
L’ingiustificata assenza di un componente del Consolato a più di tre riunioni consecutive produrrà la
decadenza dalla carica. Alla sostituzione di ciascun Console decaduto o dimissionario si potrà provvedere
mediante cooptazione pro/tempore sottoposta alla ratifica del Parlamento nella prima riunione utile.
L’Organo di amministrazione (Consolato) ha i seguenti compiti:
nomina al suo interno il Console Vice Presidente, il Console Vice Gran Cancelliere e il Console Bibliotecario; | |
amministra l’Organizzazione; | |
predispone il bilancio d’esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione del Parlamento e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa; | |
predispone il programma delle attività dell’Organizzazione; | |
realizza il programma di lavoro, promuovendone l'attuazione ed autorizzando le spese necessarie; | |
cura la tenuta di tutti i libri sociali e dell’archivio | |
decide l’avvio o l’interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale; | |
accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci; | |
propone al Parlamento l’eventuale esclusione dei soci; | |
è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente; | |
cura la messa in atto delle indicazioni del Parlamento; | |
propone al Parlamento le quote annuali dei Soci; | |
impiega i fondi disponibili, anche mediante operazioni bancarie ovvero utilizzo di strumenti finanziari a breve termine, purché non speculativi; | |
nomina i Soci Onorari; | |
attribuisce riconoscimenti speciali alle persone e/o enti che abbiano, in qualsiasi forma, meritato
la riconoscenza de | |
ha in custodia il patrimonio sociale ed il relativo inventario; | |
approva le relazioni annuali, morali e finanziarie, da presentare al Parlamento; | |
propone al Parlamento la costituzione delle Sezioni Staccate e ne coadiuva l’attività; | |
assume ogni altra decisione necessaria all’Organizzazione ed al suo funzionamento, salvo quanto, per legge e/o per Statuto, sia riservato al Parlamento. |
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Articolo 11
Consulta
La Consulta è formata da trentacinque componenti e da un rappresentante per ogni Sezione Staccata che abbia almeno
trenta Soci.
Dei trentacinque Consultori fanno parte di diritto gli undici componenti del Consolato ed i rimanenti ventiquattro
sono eletti dal Parlamento.
La Consulta è l’organo consultivo di orientamento de
Su proposta del Consolato dibatte e discute su progetti, idee, programmi, relazioni e suggerisce soluzioni di gestione.
È convocata a mezzo e-mail o lettera dal Console Gran Cancelliere, sentito il Console Generale alla Presidenza, ogni
qual volta il Consolato lo ritenga necessario.
È validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Le riunioni sono presiedute da uno dei
consultori nominato all'apertura dell’assemblea. Le decisioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti.
Articolo 12
Console Generale alla Presidenza (Presidente)
Il Console Generale alla Presidenza, primus inter pares, è anche presidente del Parlamento e del Consolato
ed è eletto dal Parlamento tra i soci.
La durata del suo mandato coincide con quella del Consolato.
Il Console Generale alla Presidenza rappresenta legalmente, in via esclusiva, l’organizzazione nei confronti
di terzi e in giudizio. Presiede le riunioni del Parlamento che fa convocare almeno una volta all’anno e del
Consolato che fa convocare, di norma, una volta al mese ed almeno due volte all’anno e comunque ogni volta
che se ne ravvisi la necessità.
Sovraintende all’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali Organi, riferendo al Consolato
in merito all’attività compiuta. Sovrintende altresì a tutte le trattative con le competenti Autorità ed a
tutte le funzioni di amministrazione dell’Associazione, accende, estingue e/o movimenta, a nome e per conto
dell’Associazione, con firma congiunta con almeno un componente del Consolato, conti correnti postali e/o
bancari e rilascia ricevute.
Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consolato
nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
Articolo 13
Console Vice Presidente
Il Console Vicepresidente sostituisce temporaneamente il Console Generale alla Presidenza in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni o su delega dello stesso.
Articolo 14
Console Gran Cancelliere
Al Console Gran Cancelliere, con funzione di Segretario Generale, spettano la cura e lo svolgimento di tutte
le pratiche sociali, seguendo le direttive del Consolato; attua i provvedimenti occorrenti alla vita dell’Associazione.
Sentito il Presidente convoca tutte le riunioni dell’Associazione.
Redige la relazione annuale dell’Associazione e coadiuva il Console Tesoriere Cassiere nella stesura del Rendiconto
Annuale che, approvato dal Consolato, è sottoposto al Parlamento per l’approvazione definitiva.
È coadiuvato da un Console Vice Gran Cancelliere nominato dal Consolato.
Articolo 15
Console Vice Gran Cancelliere
Il Console Vice Gran Cancelliere sostituisce temporaneamente il Console Gran Cancelliere in caso di assenza o di impedimento.
Articolo 16
Console Tesoriere Cassiere
Al Console Tesoriere Cassiere spetta la tenuta della contabilità, della cassa, la stesura del rendiconto annuale dell’Associazione, del preventivo sociale e dei relativi documenti illustrativi da sottoporre al Parlamento per l’approvazione.
Articolo 17
Console Bibliotecario
Al Console Bibliotecario spetta il compito dell'organizzazione e della conservazione della Biblioteca Sociale.
Articolo 18
Organo di controllo
Al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017 ovvero qualora lo ritenga necessario, il
Parlamento provvede alla nomina dell'Organo di controllo che può essere monocratico o, in alternativa, collegiale,
costituito da tre componenti effettivi e due supplenti.
I componenti dell’Organo di controllo - ai quali si applica, per i casi di ineleggibilità e/o di decadenza,
l’articolo 2399 del Codice Civile - devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397 del Codice
Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseuti da almeno uno dei
componenti. Ove il Parlamento assegnasse all’Organo di controllo anche la funzione di Revisore Legale, tutti i
componenti dovranno essere nominati fra i soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
L’Organo di controllo:
vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili; | |
vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; | |
al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione del Parlamento, la revisione legale dei conti; | |
esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017; | |
attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo. |
L’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Articolo 19
Organo di revisione legale dei conti
Al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ovvero qualora lo ritenga necessario il
Parlamento provvede alla nomina dell’Organo di revisione legale dei conti, formato da un revisore legale dei conti o
da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dal
Parlamento all’Organo di controllo di cui al precedente articolo.
L'Organo di revisione legale dei conti accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, redige una relazione
da allegare al rendiconto consuntivo annuale, può accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e
titoli di proprietà.
Articolo 20
Risorse
L’Organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento ed allo svolgimento della propria
attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari,
rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all’art. 6 del D. Lgs. 117/17 ed
ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
L’Organizzazione si dota, tramite il Consolato, di almeno un conto corrente ad essa intestato.
Articolo 21
Bilancio d’esercizio
L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017. Il bilancio
è predisposto dal Consolato e viene approvato dal Parlamento in seduta ordinaria entro sei mesi dalla chiusura
dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l’approvazione in Parlamento, il Consolato procede agli
adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017. Il Consolato documenta il carattere secondario e strumentale
delle attività, qualora svolte, di cui all’art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di
missione o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Articolo 22
Bilancio sociale
Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l’organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
Articolo 23
Libri sociali obbligatori
L’Organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
Articolo 24
Rapporti di lavoro
L’Organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dagli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.
Articolo 25
Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell’Assemblea.
Articolo 26
Scioglimento
L'Associazione
Articolo 27
Statuto
L’Organizzazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.