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A Compagna > Statuto > Confronto tra gli statuti de «A Compagna»

[Finalità] [Lingua] [Insegne] [Requisiti iscrizione] [Categorie soci] [Quote sociali] [Sezioni staccate] [Organi] [Parlamento] [Presidenza] [Commissioni] [Cariche onorarie] [Cariche sociali] [Scioglimento] [Disposizione transitoria]

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Finalità sociali

Lo Statuto del 1923 è l’unico ad affermare, nell’art. 1, che a Genova si è costituita «A Compagna di Zeneixi». Le finalità sociali sono indicate nell’art. 2 dello Statuto e ampliate nell’art. 1 del Regolamento.

Lo Statuto del 1954 riporta lo scopo sociale negli art. 1 e 2, introducendo l’impegno dei soci a tenere alto il nome di Genova nello spirito de A COMPAGNA. Lo Statuto del 1960 pone quest’impegno nell’art. 3; gli Statuti successivi mantengono pressoché inalterati i primi tre articoli.

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Lingua ufficiale

Lo Statuto del 1923 all’art. 11 stabilisce che in tutte le riunioni de A COMPAGNA si parlerà in genovese e che i verbali delle adunanze saranno scritti in genovese.

Tutti gli Statuti successivi stabiliscono, all’art. 1, che la lingua ufficiale de A COMPAGNA è il genovese.

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Insegne

Sono introdotte nello Statuto del 1954, art. 6, e restano inalterate negli Statuti successivi: Gonfalone, Bandiera Genovese col Grifone, Tessera Sociale, Distintivo col Grifone rosso in campo bianco.

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Requisiti per l’iscrizione

Lo Statuto del 1923, all’art. 3, stabilisce che l’iscrizione è consentita, purché cittadini italiani, ai figli di padre nato a Genova o entro i confini dell’antica Repubblica quali erano fino al 1797 e a coloro che sono nati a Genova o entro i confini dell’antica Repubblica quali erano fino al 1797. Esclusi i figli di padre nato a Genova, per gli altri si richiede di risiedere a Genova da certe date. In casi eccezionali si consente di derogare a questi requisiti. Il Regolamento, all’art. 2, stabilisce che la richiesta di essere soci de A COMPAGNA debba essere presentata da un socio e redatta in forma scritta con generalità, professione e indirizzo.

Lo Statuto del 1954, all’art. 3, elimina il requisito della cittadinanza italiana e amplia i luoghi di nascita anche alle Valli del Lemme e della Borbera. In alcuni casi è requisito che l’aspirante socio sappia parlare in genovese. Stranamente lo Statuto del 1954, pur modificando i requisiti di residenza a Genova, non consente deroghe, che sono invece ripristinate negli statuti successivi.

Gli Statuti del 1960 e 1963 mantengono queste norme inalterate.

Lo Statuto 1991 non fa più riferimento esplicito alle Valli del Lemme e della Borbera e stabilisce che i confini della Repubblica di Genova vadano considerati fino all’anno 1805.

Lo Statuto del 1960, all’art. 5, consente alla moglie non genovese del socio di essere socia lei stessa. Questa norma è modificata dallo Statuto del 1991 che consente ciò al coniuge non genovese, uomo o donna che sia.

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Categorie di Soci

Tutti gli statuti non pongono limiti al numero dei soci. Lo Statuto del 1923, all'art. 4, esplicitamente non pone limiti all'età dei soci.

Con lo Statuto del 1954, all’art. 4, stabilisce varie categorie di soci: effettivi e onorari. Gli effettivi sono ordinari, sostenitori, benemeriti e vitalizi. I soci sostenitori, benemeriti e onorari hanno diritto di ricevere gratuitamente le eventuali pubblicazioni de A COMPAGNA. Queste categorie restano inalterate in tutti gli statuti successivi.

Lo Statuto del 1963 introduce la speciale categoria formata dalle persone giuridiche, categoria confermata dagli statuti successivi.

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Quote sociali

Lo Statuto del 1923, nell’art. 4 e nell’art. 2 del Regolamento, usa il termine «tangente» per indicare la quota sociale; esonera dal pagamento chi presta servizio militare (art. 4).

Lo Statuto del 1954, art. 4, e quello del 1960, art. 6, stabiliscono che la quota dei soci vitalizi sia «una tantum» e pari alla somma rispondente alla capitalizzazione al 5% della quota annuale di socio sostenitore.

Lo statuto del 1963, all’art. 6, stabilisce l’importo della quota «una tantum»; gli statuti successivi delegano al Parlamento la definizione di tale quota.

Curiosamente, lo Statuto del 1954 all’art. 5 prevede un esattore per riscuotere le quote dei soci morosi ai quali saranno addebitate le spese di esazione.

Nello Statuto del 1954 e in tutti quelli successivi ai nuovi soci è richiesto il pagamento di una quota all’atto dell’iscrizione.

Gli statuti del 1954 e del 1960 consentono alla Consulta di stabilire una «quota famiglia» per i membri della famiglia dei soci.

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Sezioni staccate

Lo Statuto del 1954, all'art. 2, afferma che per la propria attività A COMPAGNA può costituire sezioni speciali negli altri centri della Liguria e persino nelle altre regioni d'Italia e fuori, dove vivono dei Genovesi. All'art. 4 stabilisce che una quota parte dei proventi delle quote dei soci de A COMPAGNA facenti parte delle sezioni staccate e dei gruppi aggregati sarà devoluta alle stesse istituzioni nella misura stabilita d'accordo con i loro dirigenti. Non definisce però cosa siano le sezioni staccate (si presume coincidano con quelle speciali) e i gruppi aggregati. L'art. 7 attribuisce al Parlamento l'approvazione delle nuove sezioni speciali. Infine l'art. 8 stabilisce che fanno parte della Consulta un rappresentante per ogni sezione esterna de A COMPAGNA e per ogni associazione collegata. I termini sezione esterna e associazione collegata non sono definiti.

Identica situazione si ritrova in tutti gli Statuti successivi con la limitazione che per essere rappresentati in Consulta le sezioni esterne devono avere almeno 30 soci.

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Organi

Lo Statuto del 1923 non dedica uno speciale articolo agli organi de A COMPAGNA. Stabilisce però che A COMPAGNA abbia un Parlamento, l’assemblea generale dei soci, una Consulta, composta da cento persone al massimo che dà le direttive per le iniziative sociali, e da un «Conseggetto», composto da sei consoli e diciotto altre persone che esegue le deliberazione della Consulta.

Lo Statuto del 1954 dedica il secondo comma dell’art. 6 agli organi de A COMPAGNA: Parlamento, Consulta e Consolato. Tutti gli statuti successivi mantengono inalterati questi organi, con l’esclusione dello Statuto del 1960 che aggiunge, all'art. 8, la Presidenza e i Sindacatori e, all'ultimo comma dell'art. 11, introduce l'Ufficio di Presidenza, senza però delinearne espressamente i compiti.

Nei vari Statuti cambia sovente il numero dei componenti i vari organi e le cariche all’interno degli stessi.

  1923 1954 1960 1963 1991
Consulta Art. 5
non oltre 1oo
Art. 8
50 membri
Art. 10
33 membri
Art. 10
27 membri
Art. 10
35 membri
Consolato «Conseggetto»
Art. 6
6 consoli
18 altri soci
Art. 9
con.li anziani
11 consoli
Art. 11
presidente
con.li anziani
10 consoli
Art. 11
presidente
8 consoli
con.li a vita
Art. 11
presidente
2 vice pres.
8 consoli

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Parlamento

Lo Statuto del 1923 stabilisce, all’art. 5, che il Parlamento sia convocato la domenica di San Giorgio, quello del 1954, art. 7, dopo la festa di San Giorgio (23 aprile); gli statuti successivi stabiliscono che la data sia vicina alla festa di San Giorgio.

Tutti gli statuti o i regolamenti escludono la convocazione del Parlamento con avvisi personali ai singoli soci.

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Presidenza

Lo Statuto del 1923 non prevede l’elezione di un Presidente fisso, ma l’art. 7 prevede che il «Conseggetto» sia presieduto dai Consoli a turno e che i vari organi eleggano, in ogni riunione, il proprio presidente. L’art. 4 del Regolamento affida al Console che presiede il «Conseggetto» la facoltà di firmare la corrispondenza de A COMPAGNA.

Lo Statuto del 1954, all’art. 9, afferma che il consolato elegge due Consoli che rappresentano la Presidenza e restano in carica due anni.

Lo Statuto del 1960 pone, all’art. 8, la Presidenza tra gli organi de A COMPAGNA, fatto non più ripreso dagli statuti successivi. L’art. 10 stabilisce che il Presidente è eletto dalla Consulta e che la carica, per esteso, sia quella di Console Generale alla Presidenza. Gli statuti successivi mantengono questa norma e questa denominazione.

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Commissioni

Lo Statuto del 1923 all’art. 13 stabilisce che siano nominate le «Commissioni di Consulta»; il Regolamento all’art. 5 ne fissa il numero, provvisorio, di 11 alle quali va aggiunto il «Conseggio de Damme».

Lo Statuto del 1954, all’art. 9, indica sei attività dirette da Consoli, che si rifanno alle commissioni dello Statuto del 1923; negli art. 8 e 9 cita le commissioni senza fissarne denominazione e compiti.

Analogamente gli statuti citano le commissioni senza fissarne denominazione e compiti.

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Cariche onorarie

Lo Statuto del 1954 attribuisce il titolo di «Console Anziano» ai soci eletti Console per sei volte di seguito.

Lo statuto del 1960 riconosce, all’art. 10, i Consoli anziani nominati in precedenza ma non prevede procedure per la loro nomina.

Lo Statuto del 1963 cita, all’art. 10, i Consoli a vita nominati in precedenza ma non prevede procedure per la loro nomina.

Lo Statuto del 1991, all’art. 9, attribuisce al Parlamento la facoltà di nominare, su proposta della Consulta, dei Consultori a vita, il cui numero non può essere superiore a tre.

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Cariche sociali

Lo Statuto del 1923 stabilisce, all’art. 9, l’incompatibilità tra le cariche de A COMPAGNA e le cariche elettive pubbliche, norma non ripresa da nessun statuto successivo.

Lo Statuto del 1954, all’art. 10, e tutti gli statuti successivi stabiliscono che le cariche sociali siano gratuite.

Lo Statuto del 1954 e lo Statuto del 1960, entrambi all’art. 12, stabiliscono che non possa ricoprire cariche sociali chi percepisce indennità a carattere permanente dalla Associazione.

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Scioglimento

Lo Statuto del 1923 all’art. 14 dispone che A COMPAGNA non potrà essere sciolta finché sarà forte di 500 soci.

Lo Statuto del 1954 all’art. 12 dispone che A COMPAGNA non potrà esse sciolta finché i suoi soci non si riducano a meno di 100 e solo con deliberazione a maggioranza dei soci rimasti; tutti gli statuti successivi modificano questa norma elevando a due terzi la maggioranza necessaria per deliberare lo scioglimento. Inoltre stabilisce che, in caso di scioglimento. Il patrimonio sociale deve essere destinato a un’Opera Pia genovese, mentre tutti gli statuti successivi individuano nel Comune di Genova il destinatario del patrimonio.

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Disposizione transitoria

Lo Statuto del 1954 introduce in fondo una disposizione transitoria dove si stabilisce l’impegno de A COMPAGNA per riunire tutte le terre dell’antica Repubblica genovese alla Liguria. Gli statuti del 1960 e del 1963 non riportano questa disposizione che è ripresa nello Statuto del 1991.

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