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[Finalità] [Lingua] [Insegne] [Requisiti iscrizione] [Categorie soci] [Quote sociali] [Sezioni staccate] [Organi] [Parlamento] [Presidenza] [Commissioni] [Cariche onorarie] [Cariche sociali] [Scioglimento] [Disposizione transitoria]
Lo Statuto del 1923 è l’unico ad affermare, nell’art. 1, che a Genova si è costituita «A Compagna di Zeneixi». Le finalità sociali sono indicate nell’art. 2 dello Statuto e ampliate nell’art. 1 del Regolamento.
Lo Statuto del 1954 riporta lo scopo sociale negli art. 1 e 2, introducendo
l’impegno dei soci a tenere alto il nome di Genova nello spirito de
Lo Statuto del 1923 all’art. 11 stabilisce che in tutte le riunioni de
Tutti gli Statuti successivi stabiliscono, all’art. 1, che la lingua ufficiale de
Sono introdotte nello Statuto del 1954, art. 6, e restano inalterate negli Statuti successivi: Gonfalone, Bandiera Genovese col Grifone, Tessera Sociale, Distintivo col Grifone rosso in campo bianco.
Lo Statuto del 1923, all’art. 3, stabilisce che l’iscrizione è consentita,
purché cittadini italiani, ai figli di padre nato a Genova o entro i confini
dell’antica Repubblica quali erano fino al 1797 e a coloro che sono nati a Genova
o entro i confini dell’antica Repubblica quali erano fino al 1797. Esclusi i
figli di padre nato a Genova, per gli altri si richiede di risiedere a Genova
da certe date. In casi eccezionali si consente di derogare a questi requisiti.
Il Regolamento, all’art. 2, stabilisce che la richiesta di essere soci de
Lo Statuto del 1954, all’art. 3, elimina il requisito della cittadinanza italiana e amplia i luoghi di nascita anche alle Valli del Lemme e della Borbera. In alcuni casi è requisito che l’aspirante socio sappia parlare in genovese. Stranamente lo Statuto del 1954, pur modificando i requisiti di residenza a Genova, non consente deroghe, che sono invece ripristinate negli statuti successivi.
Gli Statuti del 1960 e 1963 mantengono queste norme inalterate.
Lo Statuto 1991 non fa più riferimento esplicito alle Valli del Lemme e della Borbera e stabilisce che i confini della Repubblica di Genova vadano considerati fino all’anno 1805.
Lo Statuto del 1960, all’art. 5, consente alla moglie non genovese del socio di essere socia lei stessa. Questa norma è modificata dallo Statuto del 1991 che consente ciò al coniuge non genovese, uomo o donna che sia.
Tutti gli statuti non pongono limiti al numero dei soci. Lo Statuto del 1923, all'art. 4, esplicitamente non pone limiti all'età dei soci.
Con lo Statuto del 1954, all’art. 4, stabilisce varie categorie di soci: effettivi
e onorari. Gli effettivi sono ordinari, sostenitori, benemeriti e vitalizi. I soci
sostenitori, benemeriti e onorari hanno diritto di ricevere gratuitamente le
eventuali pubblicazioni de
Lo Statuto del 1963 introduce la speciale categoria formata dalle persone giuridiche, categoria confermata dagli statuti successivi.
Lo Statuto del 1923, nell’art. 4 e nell’art. 2 del Regolamento, usa il termine «tangente» per indicare la quota sociale; esonera dal pagamento chi presta servizio militare (art. 4).
Lo Statuto del 1954, art. 4, e quello del 1960, art. 6, stabiliscono che la quota dei soci vitalizi sia «una tantum» e pari alla somma rispondente alla capitalizzazione al 5% della quota annuale di socio sostenitore.
Lo statuto del 1963, all’art. 6, stabilisce l’importo della quota «una tantum»; gli statuti successivi delegano al Parlamento la definizione di tale quota.
Curiosamente, lo Statuto del 1954 all’art. 5 prevede un esattore per riscuotere le quote dei soci morosi ai quali saranno addebitate le spese di esazione.
Nello Statuto del 1954 e in tutti quelli successivi ai nuovi soci è richiesto il pagamento di una quota all’atto dell’iscrizione.
Gli statuti del 1954 e del 1960 consentono alla Consulta di stabilire una «quota famiglia» per i membri della famiglia dei soci.
Lo Statuto del 1954, all'art. 2, afferma che per la propria attività
Identica situazione si ritrova in tutti gli Statuti successivi con la limitazione che per essere rappresentati in Consulta le sezioni esterne devono avere almeno 30 soci.
Lo Statuto del 1923 non dedica uno speciale articolo agli organi de
Lo Statuto del 1954 dedica il secondo comma dell’art. 6 agli organi de
Nei vari Statuti cambia sovente il numero dei componenti i vari organi e le cariche all’interno degli stessi.
1923 | 1954 | 1960 | 1963 | 1991 | |
Consulta | Art. 5 non oltre 1oo |
Art. 8 50 membri |
Art. 10 33 membri |
Art. 10 27 membri |
Art. 10 35 membri |
Consolato | «Conseggetto» Art. 6 6 consoli 18 altri soci |
Art. 9 con.li anziani 11 consoli |
Art. 11 presidente con.li anziani 10 consoli |
Art. 11 presidente 8 consoli con.li a vita |
Art. 11 presidente 2 vice pres. 8 consoli |
Lo Statuto del 1923 stabilisce, all’art. 5, che il Parlamento sia convocato la domenica di San Giorgio, quello del 1954, art. 7, dopo la festa di San Giorgio (23 aprile); gli statuti successivi stabiliscono che la data sia vicina alla festa di San Giorgio.
Tutti gli statuti o i regolamenti escludono la convocazione del Parlamento con avvisi personali ai singoli soci.
Lo Statuto del 1923 non prevede l’elezione di un Presidente fisso, ma l’art. 7
prevede che il «Conseggetto» sia presieduto dai Consoli a turno e che i vari organi
eleggano, in ogni riunione, il proprio presidente. L’art. 4 del Regolamento affida
al Console che presiede il «Conseggetto» la facoltà di firmare la corrispondenza de
Lo Statuto del 1954, all’art. 9, afferma che il consolato elegge due Consoli che rappresentano la Presidenza e restano in carica due anni.
Lo Statuto del 1960 pone, all’art. 8, la Presidenza tra gli organi de
Lo Statuto del 1923 all’art. 13 stabilisce che siano nominate le «Commissioni di Consulta»; il Regolamento all’art. 5 ne fissa il numero, provvisorio, di 11 alle quali va aggiunto il «Conseggio de Damme».
Lo Statuto del 1954, all’art. 9, indica sei attività dirette da Consoli, che si rifanno alle commissioni dello Statuto del 1923; negli art. 8 e 9 cita le commissioni senza fissarne denominazione e compiti.
Analogamente gli statuti citano le commissioni senza fissarne denominazione e compiti.
Lo Statuto del 1954 attribuisce il titolo di «Console Anziano» ai soci eletti Console per sei volte di seguito.
Lo statuto del 1960 riconosce, all’art. 10, i Consoli anziani nominati in precedenza ma non prevede procedure per la loro nomina.
Lo Statuto del 1963 cita, all’art. 10, i Consoli a vita nominati in precedenza ma non prevede procedure per la loro nomina.
Lo Statuto del 1991, all’art. 9, attribuisce al Parlamento la facoltà di nominare, su proposta della Consulta, dei Consultori a vita, il cui numero non può essere superiore a tre.
Lo Statuto del 1923 stabilisce, all’art. 9, l’incompatibilità tra le cariche de
Lo Statuto del 1954, all’art. 10, e tutti gli statuti successivi stabiliscono che le cariche sociali siano gratuite.
Lo Statuto del 1954 e lo Statuto del 1960, entrambi all’art. 12, stabiliscono che non possa ricoprire cariche sociali chi percepisce indennità a carattere permanente dalla Associazione.
Lo Statuto del 1923 all’art. 14 dispone che
Lo Statuto del 1954 all’art. 12 dispone che
Lo Statuto del 1954 introduce in fondo una disposizione transitoria dove si
stabilisce l’impegno de