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Il Parlamento del 26 settembre 2020 ha approvato la seguente modifica dell'art. 4 del Regolamento provvisorio.
Il terzo comma dell’articolo 4 del Regolamento provvisorio, approvato dal Parlamento il 19 novembre
2011, attualmente recita: “Il seggio elettorale rimarrà aperto, a disposizione dei soci votanti, fino alle ore 19 del giorno
della sua costituzione, e dalle ore 9 alle ore 12 del primo giorno festivo successivo”.
Il Consolato, nella seduta del 3 febbraio 2020, ne ha approvato la modifica come segue: “Il seggio elettorale rimarrà aperto, a
disposizione dei soci votanti, fino alle ore 17 del giorno della sua costituzione”.
Il Parlamento approva a sua volta all’unanimità la modifica, che avrà effetto da oggi stesso.
Le elezioni sono indette, ai sensi dello Statuto, dal Consolato per le seguenti cariche
I soci interessati a candidarsi presentano le loro candidature alla Commissione elettorale, di cui all’art. 2. Le candidature per le cariche 1-2-3 sono tra loro mutuamente esclusive.
Entro il terzo anno del doppio biennio sociale, il Consolato nomina una Commissione elettorale costituita di tre membri: un console, un consultore ed un socio. I compiti della Commissione elettorale sono i seguenti.
(1) Ricevere i nominativi dei soci effettivi che intendono candidarsi e suddividerli per
la carica alla quale intendono concorrere tenuto anche conto di quanto previsto al successivo
art. 3; verificare che i soci che si sono candidati siano in regola
con la quota sociale annua, ai sensi dell’art.
ventiduesimo dello Statuto.
La Commissione elettorale ha facoltà di verificare la disponibilità di Soci ad essere
candidati.
(2) Compilare gli elenchi, in ordine alfabetico, delle candidature per i vari organi e
consegnarle, entro il 15 marzo, al Consolato che provvederà ad affiggerli nella sede sociale,
a pubblicarli in evidenza sul sito Internet de
Ai soci viene fornita una scheda elettorale contenente l’elenco delle cariche sociali ed i nominativi dei relativi candidati, suddivisi per carica. Ciascun elettore esprime il suo voto secondo il seguente schema:
cariche n. 1, 2 e 3: | n. preferenze: una |
carica n. 4: | n. preferenze: minimo quattro, massimo otto |
carica n. 5: | n. preferenze: minimo dodici, massimo ventiquattro |
cariche n. 6 e 7: | n. preferenze: minimo tre, massimo quattro |
Se per una data carica le indicazioni di preferenza eccedono quelle appena stabilite, la votazione per quella carica è nulla. Le preferenze si esprimono con una crocetta posta a lato del nominativo prescelto, distintamente per ogni carica.
I candidati alle cariche n. 1-2-3 sono automaticamente candidati anche alle cariche 4, 5. I voti dati ai candidati alle cariche n. 1-2-3 valgono anche per la carica 4 e 5; se in una scheda un candidato è stato votato per più cariche, ai fini del conteggio le preferenze per le cariche 4 e 5 vengono contate una per scheda.
Per facilitare le operazioni di voto la scheda sarà predisposta come da allegato.
Il Parlamento, convocato per lo svolgimento delle elezioni, nomina i componenti del seggio elettorale e ne individua il coordinatore, tenendone esclusi i candidati.
La votazione avverrà per scrutinio segreto.
Il seggio elettorale rimarrà aperto, a disposizione dei soci votanti, fino alle ore 17 del
giorno della sua costituzione.
(modificato all'unanimità dal Parlamento del 26.9.2020).
Il coordinatore dei componenti il seggio elettorale comunica l'avvenuta elezione dei rappresentanti degli organi sociali.
Il gran cancelliere, d’intesa con il presidente, convoca in tempi brevissimi il Consolato il quale provvederà, tra le altre cose, alla prima convocazione della Consulta.
Appartengono alla categoria “giovani e studenti” i soci effettivi che non abbiano compiuto il 25° anno di età.
I consultori a vita sono esonerati dal pagamento della quota sociale.
Il socio che per un anno non paga la quota sociale non riceverà più il Bollettino. Al
terzo anno di morosità il Consolato delibera la decadenza del socio moroso ai sensi
dell’art. quinto, lettera d, dello Statuto.
(modificato all'unanimità dal Parlamento del 22.4.2017)