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[PREMESSA] [Art. 1] [Art. 2] [Art. 3] [Art. 4] [Art. 5] [Art. 6] [Art. 7] [Art. 8] [Art. 9] [Art. 10] [Art. 11] [Art. 12] [Art. 13] [Art. 14] [Art. 15] [Art. 16] [Art. 17]
Nell’anno 1947, il giorno 1° del mese di Gennaio, i Signori: Fulvio LAZZARETTI, Prof.
Alfredo GISMONDI, Comm. Rag. Giovanni MELANCO, Cav. Ermenengildo GAROLLA e la Sig.ra Maria
Luisa CIPOLLINA-BALOCCO, componenti de
considerato che le linee programmatiche risultanti dal predetto Atto Costitutivo hanno trovata larga eco nella popolazione ligure riportando un numero rilevante di adesioni;
considerato che l'attività del «PRO LIGURIA» è permeata da una coscienza profondamente unitaria, armonizzata con di interessi nazionali;
vista la Costituzione della Repubblica Italiana e la Legge,
VIENE FORMULATO QUANTO SEGUE:
STATUTO
Articolo 1
Il «PRO LIGURIA» è una associazione autonoma costituita per l'incremento di ogni attività genovese e ligure, la difesa degli interessi economici e culturali della Regione e la nomina di liguri nelle elezioni amministrative.
Articolo 2
Gli scopi del «PRO LIGURIA» sono i seguenti:
Articolo 3
La Sede del «PRO LIGURIA» è in Genova. Il «PRO LIGURIA» ha e potrà creare in seguito delle sezioni nelle varie Città e Paesi della Regione tutta, e laddove vi sia un importante numero di liguri anche fuori della Regione.
Articolo 4
Fanno parte del «PRO LIGURIA»:
I Soci fondatori sono i firmatari dell'atto Costitutivo del Comitato «PRO LIGURIA» datato 1° Gennaio 1947.
I Soci effettivi possono essere persone ed Enti che ne facciano richiesta su presentazione di almeno due soci e la cui domanda sia accolta con deliberazione del Consiglio Direttivo.
Hanno la qualità di aderenti tutti coloro che appongano la loro firma di adesione su apposito registro.
Articolo 5
L'iscrizione al «PRO LIGURIA» in qualità di Soci fondatori ed effettivi comporta l'obbligo di osservare lo statuto, le deliberazioni e le direttive adottate dai competenti organi dell'Associazione, nonché adempiere in genere a tutte le obbligazioni inerenti alla qualità di Socio, compreso il regolare pagamento di una quota annuale da stabilirsi da parte dell'Assemblea.
Articolo 6
Sono organi del «PRO LIGURIA»:
Articolo 7
L'Assemblea è costituita da tutti i Soci fondatori ed effettivi del «PRO LIGURIA». Essa provvede:
Sarà convocata - mediante avviso stampa o manifesti murali 10 giorni prima - almeno una volta all'anno per l'approvazione delle relazioni - morali e finanziarie - e del relativo Bilancio, e tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo crederà opportuno o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei Soci. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza e con almeno la presenza della metà dei Soci. In seconda convocazione le deliberazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri direttivi non hanno voto.
Essa provvederà a darsi un regolamento per il suo regolare funzionamento.
Articolo 8
La Consulta d'Onore è costituita da persone native di Genova e Liguria o da lunghi anni quivi residenti che siano pratiche dei problemi liguri e che con la loro operosità e le loro virtù abbiano illustrato la Regione e la Patria. I singoli membri saranno proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e la nomina avrà carattere permanente. Saranno esonerati solo dietro loro motivata richiesta o per sopravvenuta indegnità a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, sentito il parere dei Probi-viri.
Tale Consulta d'Onore potrà essere convocata in tutti i casi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno, o su richiesta della Assemblea; ed avrà funzioni esclusivamente consultive.
Articolo 9
Il Consiglio Direttivo è composto di 11 membri ed è l'organo esecutivo del «PRO LIGURIA».
Spetta al Consiglio Direttivo:
Le derisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza. Tutti i membri del Consiglio durano in carica due anni e sono rieleggibili. Del Consiglio Direttivo fanno parte di diritto almeno un rappresentante delle provincie di Savona, La Spezia, Imperia, un rappresentante delle terre così dette «Irredenti», della Sezione Giovanile, e la Presidentessa del Comitato Dame o Patronesse. Gli altri cinque sono eletti a scrutinio segreto dalla Assemblea dei Soci.
Articolo 10
Il Segretario presiede alle riunioni del Consiglio Direttivo; è il coordinatore di tutte le attività del «PRO LIGURIA» ed il responsabile presso le Autorità del buon funzionamento di esso. Oltre al lavoro di segreteria, propriamente detto (redazione dei verbali di seduta del Consiglio Direttivo - disbrigo e firma della corrispondenza), redige annualmente dinanzi all'Assemblea dei Soci la relazione morale dell'Associazione. È nominato dal Consiglio Direttivo e come tutti gli altri membri di esso resta in carica due anni, ed è rieleggibile.
Articolo 11
Oltre il Segretario per l' adempimento di tutti i compiti e funzioni, il Consiglio Direttivo comprende anche un Amministratore, due Revisori dei Conti, un Addetto Stampa e Propaganda.
Articolo 12
L'Amministratore è responsabile del buon andamento finanziario dell'Associazione. Redige la contabilità ed il Bilancio annuale e farà annualmente all'Assemblea dei Soci la relazione finanziaria.
Ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, egli lo relazionerà sull'andamento finanziario dell'Associazione. Le spese eccedenti l’ordinaria amministrazione dovranno essere autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Articolo 13
I Revisori dei Conti hanno il compito di accertare, almeno due volte all'anno, la regolarità delle scritture contabili, inerenti al Capitale Sociale.
Il Segretario e l’Amministratore sono i custodi del patrimonio dell’Associazione e gli intestatari dei conti correnti in banca; conti correnti che saranno sempre vincolati alle loro due firme.
Articolo 14
Il Consiglio dei Probi-viri è compreso di tre membri estranei all’Associazione, ciascuno con diritto di voto. Ad esso sono demandate le questioni disciplinari, e sarà nominato dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta esso ne ravveda la necessità o per richiesta di un terzo dei Soci. Il Consiglio dei Probi-viri decide a maggioranza con giudizio insindacabile.
Articolo 15
La Sezione Giovanile ed il Comitato Dame o Patronesse sono rette: la prima da un rappresentante del sesso maschile e da uno di sesso femminile; il secondo da una Presidentessa coadiuvata da due-tre segretarie.
Sia la Sezione Giovanile che il Comitato Dame o Patronesse, sono però alle dirette dipendenze del Consiglio Direttivo, anche in via amministrativa e finanziaria.
Articolo 16
L'Associazione ha carattere permanente. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati a norma dell'art. 21 del C. C. (ultimo comma).
Articolo 17
Il presente Statuto potrà essere modificato solo dall’Assemblea dei soci con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, secondo il disposto dell’Art. 21 del C. C. (penultimo comma). Le modificazioni dello Statuto devono essere approvate a norma degli Art. 12 e 16 (norme di attuazione I e IV del Codice Civile).
Dato a Genova il 26 Novembre 1949
VIVA SAN ZORZO!
VIVA A LIGURIA!
VIVA L’ITALIA!
La sede de "A Compagna" e del "Pro Liguria" presso
l'Ospedale di Pammatone
L'interno con la scritta e la scala