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A Compagna > Statuto > «I Montagnin de A Compagna de Zena»: lo statuto

[CAPITOLO I]: [ART. I] [ART. II] [ART. III]
[CAPITOLO II]: [ART. IV] [ART. V] [ART. VI] [ART. VII] [ART. VIII] [ART. IX] [ART. X] [ART. XI] [ART. XII] [ART. XIII] [ART. XIV] [ART. XV] [ART. XVI] [ART. XVII] [ART. XVIII] [ART. XIX] [ART. XX]
[CAPITOLO III]: [ART. XXI] [ART. XXII] [ART. XXIII] [ART. XXIV] [ART. XXV] [ART. XXVI] [ART. XXVII] [ART. XXVIII] [ART. XXIX] [ART. XXX] [ART. XXXI] [ART. XXXII] [ART. XXXIII] [ART. XXXIV] [ART. XXXV] [ART. XXXVI] [ART. XXXVII]
[CAPITOLO IV]: [ART. XXXVIII] [ART. XXXIX] [ART. XL] [ART. XLI] [ART. XLII]

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GRUPPO ESCURSIONISTICO

I Montagnin

de A COMPAGNA de ZENA

Lo stemma de «I Montagnin» e sotto il motto

«Camminare e imparare nel bello della natura e dell’arte»

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CAPITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI DEL GRUPPO

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ART. I - COSTITUZIONE

Il giorno 25 novembre 1928 in seno alla A COMPAGNA de Zena (associazione tra i genovesi e liguri) si è costituito il Gruppo escursionistico de A COMPAGNA successivamente denominato «I Montagnin de A COMPAGNA».

Esso ha sede in comune con A COMPAGNA, ne segue i principi ed è costituto da un numero illimitato di soci.

La denominazione ed il distintivo del Gruppo restano esclusivi.

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ART. II - SCOPI DEL GRUPPO

Il Gruppo, che ha per scopo lo sviluppo e la divulgazione dello sport della montagna in ogni stagione dell’anno, ed a tal fine promuove tutte le manifestazioni della montagna col motto «Camminare ed imparare nel bello della natura e dell’arte», non persegue alcun fine né di lucro né politico né religioso.

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Art. III - COLORI SOCIALI

Il distintivo del Gruppo è rappresentato da: una montagna bianca sullo sfondo azzurro, raffigurante il Cielo; al centro della montagna il grifone rampante in color rosso; al centro del cielo la scritta in oro «I Montagnin»; sopra l’azzurro della bandiera di Genova.

Il Gagliardetto è formato da:

Un’asta metallica con al culmine un’aquila spiegata al volo da un drappo triangolare a doppia faccia: su di una faccia è raffigurata la bandiera di Genova con al centro il Grifone rampante; dall’altra una montagna con sfondo azzurro e la scritta «I MONTAGNIN».

Esso è l’unico simbolo ufficiale del Gruppo. È affidato al Presidente che ne è responsabile verso l’assemblea dei soci.

Le uscite del Gagliardetto dovranno essere approvate dal C.D.

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CAPITOLO II

SOCI - LORO DIRITTI E LORO DOVERI

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ART. IV - TESSERAMENTO

Possono essere Soci tutti i cittadini nati a Genova o in Liguria, o figli di genitori genovesi o almeno di padre nato a Genova anche se essi sono nati altrove, purché non siano stati condannati per reati infamanti ed abbiano il 16° anno di età. Se di età inferiore saranno classificati «aspiranti a socio» e pagheranno una quota inferiore come da art. 15°.

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ART. V - ISCRIZIONE

I nuovi soci dovranno pagare la quota di iscrizione annuale, nella misura stabilita dall'Assemblea, alla consegna della tessera sociale.

Con tale atto il socio accetta integralmente lo statuto ed altri regolamenti in vigore.

La data di consegna della tessera sarà la data di iscrizione segnata nel libro dei soci della A COMPAGNA ed avrà valore a tutti gli effetti sociali e statutari.

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ART. VI - CATEGORIE DEI SOCI

Soci si suddividono nelle seguenti categorie:

bulletSoci onorari
bulletSoci vitalizi
bulletSoci ordinari
bulletSoci aggregati

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ART. VII - SOCI ONORARI

I soci ONORARI sono nominati dall’Assemblea soltanto se proposti dal C.D., tra le persone di alta benemerenza verso il Gruppo anche se non soci.

I soci onorari hanno diritto di intervenire alle riunioni del C. D. ma non hanno diritto al voto, salvo che non ne siano membri.

I soci onorari non sono tenuti a pagare la tessera sociale.

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ART. VIII - SOCI VITALIZI

I soci VITALIZI sono nominati dal C. D. fra i soci che comunque si assicurino il tesseramento per un lungo periodo di tempo non inferiore ai 25 anni.

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ART. IX - SOCI ORDINARI

Per essere ammessi a Socio ORDINARIO si deve presentare al C. D. domanda per iscritto controfirmata da un socio che abbia una anzianità sociale di almeno un anno e che si rende garante dell'onestà e della onorabilità del proposto.

La domanda del candidato sarà esposta nell'albo sociale per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Trascorso tale termine il C. D. vagliate le eventuali opposizioni delibererà sull’ammissione o meno e non sarà tenuto a palesare i motivi della sua decisione.

L’aspirante che non avesse alcuna presentazione potrà essere accettato purché possa dare di sé soddisfacenti informazioni.

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ART. X - SOCI AGGREGATI

I cittadini nati in altre regioni possono far parte del Gruppo con la qualifica di «Soci Aggregati». Essi soci hanno eguali diritti dei socio ordinario, esclusa l'iscrizione nel libro dei soci de A COMPAGNA.

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ART. XI - DIRITTI. DEL SOCIO

Il socio ha diritto:

  1. di fregiarsi del distintivo sociale;
  2. di libero ingresso nei locali sociali;
  3. di partecipare a tutte le manifestazioni promosse dal Gruppo e precisate dal Regolamento Sociale;
  4. di intervenire all'Assemblea ordinaria e straordinaria, con diritto di voto nelle delibere dell’Assemblea stessa, se la sua anzianità di socio, alla data delle elezioni dati almeno di sei mesi compiuti.

Tutti i soci che abbiano compiuto il 18° anno di età sono elettori purché la loro anzianità di socio, alla data delle elezioni dati di almeno sei mesi esatti e siano in regola con le quote sociali.

Possono essere eleggibili se la loro anzianità alla data delle elezioni dati almeno da un anno esatto e siano in regola con le quote sociali.

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ART. XII - ANNO SOCIALE E QUOTE

L'anno sociale ha inizio il giorno 25 novembre di ogni anno.

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ART. XIII - QUOTA D'ISCRIZIONE

La quota di iscrizione e la quota annuale sarà stabilita dall'assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci intervenuti.

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ART. XIV - VERSAMENTO QUOTE E MOROSITÀ

Le quote sociali devono essere versate al cassiere od a persona autorizzata dal C. D. entro il 31 Dicembre. Scaduto tale termine il socio moroso sarà denunciato dal Cassiere al C. D.

Trascorsi 15 giorni da un richiamo da parte del C. D. - che dovrà essere fatto entro il 1° trimestre dell’anno sociale - il socio moroso sarà dichiarato decaduto e pertanto non potrà essere riammesso se non dopo approvazione del C. D. stesso e contro versamento delle quote arretrate.

La riammissione non farà perdere l’anzianità sociale.

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ART. XV - ASPIRANTI A SOCIO

Gli aspiranti a socio, ossia gli iscritti di età inferiore ai 14 anni pagheranno la quota di iscrizione normale, ma pagheranno una quota annuale ridotta, stabilita nella misura del 60% della quota sociale vigente.

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ART. XVI - RICHIAMI DISCIPLINARI ED ESPULSIONI

Qualora un socio compia atti di indisciplina o infrazione contemplata all'art. comma c) e d), sarà giudicato da una Commissione di disciplina nominata caso per caso e composta di quattro Consiglieri, (due Consiglieri in carica e due Soci), e presieduta dal Presidente del Gruppo.

L'interessato chiamato a scolparsi avrà ampia facoltà di difesa nell'ambito sociale.

Le deliberazioni di tale commissione saranno esecutive ed inappellabili e saranno riferite al C. D. a mezzo di verbale soltanto per conoscenza.

Il socio deferito alla Commissione resterà sospeso da tutti i suoi diritti fino al giudizio.

Solo se il socio sarà giudicato espulso ne sarà data comunicazione ai soci mediante affissione all'albo sociale.

Il socio espulso non potrà essere riammesso.

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ART. XVII - CONTROVERSIE E TRASGRESSIONI ALLO STATUTO

Tutti i soci che trasgrediscono il presente statuto, ai regolamenti sociali, o che in qualunque modo si rendono indegni di appartenere al Gruppo stesso, sono deferiti dal C. D. ad una Commissione (come da art. 16) la quale, dopo aver sentito il socio prevenuto, decide per la ammonizione, la sospensione o la espulsione.

Ogni divergenza e controversia di qualsiasi genere e natura che tocchi interessi sociali tra soci e società o tra socio e socio è devoluta alla Commissione di disciplina.

Ognuna delle parti giudicate avrà diritto d’appello al Consiglio Direttivo solamente per quanto riguarda i comma a) e b) dell'art. 18.

I soci si impegnano, pena la decadenza, nei confronti della Società, a non adire alle via legali.

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ART. XVIII - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di soclo si perde per:

  1. dimissioni;
  2. morosità nel pagamento delle quote sociali;
  3. espulsione o radiazione a seguito di gravi e ripetute inosservanze degli obblighi assunti verso il Gruppo;
  4. dichiarata indegnità.

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ART. XIX -RESPONSABILITÀ

Il socio esonera il Gruppo da qualsiasi responsabilità per infortuni durante tutte le manifestazioni organizzate dal Gruppo stesso.

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ART. XX - ASSICURAZIONI

Il Gruppo si presta quale intermediario alle eventuali forme di assicurazione contro gli infortuni, a cui il socio intendesse aderire volontariamente.

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CAPITOLO III

ORGANI SOCIALI

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ART. XXI - ORGANI SOCIALI

Gli organi mediante i quali il Gruppo esercita la sua attività sono:

  1. L’Assemblea dei soci;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. La Presidenza;
  4. Il Collegio dei Sindaci e Revisori dei conti;
  5. Le eventuali Commissioni nominale dal C. D.

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ART. XXII - L’ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente entro il 20 novembre di ogni anno mediante avviso a domicilio ai soci comunicando l'ordine del giorno, od affissione di avviso di convocazione con l'ordine del giorno all’albo sociale almeno 8 giorni prima della sua convocazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal C. D. approvata da almeno la metà di tutti i Consiglieri in carica o su richiesta per iscritto da almeno un quarto dei soci aventi diritto di voto ed in regola con la quota.

Sulla domanda di convocazione dovrà essere enunciato l'argomento posto all’ordine del giorno.

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ART. XXIII - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L’assemblea, oltre ai compiti stabiliti dallo Statuto deve:

  1. discutere e deliberare sull'andamento del Gruppo; determinare le direttive da seguire per il suo funzionamento e per la trattazione dei problemi di carattere generale inerenti al Gruppo;
  2. discutere e deliberare in merito al rendiconto consultivo;
  3. provvedere alla elezione dei 13 membri del C. D. e di 2 membri del Collegio dei Sindaci o Revisori dei conti;
  4. esaminare e deliberare in ordine alle modifiche da apportare al presente Statuto;
  5. deliberare in merito ad ogni altro oggetto all’ordine del giorno compreso nello scopo del Gruppo;
  6. stabilire le quote sociali, come da art. 13°.

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ART. XXIV - FUNZIONAMENTO DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea nomina tra gli intervenuti un Presidente, un Segretario due Scrutatori ed eventualmente due Questori.

Il Presidente nominato dirige l’assemblea secondo l’ordine del giorno ed insedia la Commissione elettorale per le elezioni del nuovo C. D. che dovranno essere comunque a scrutinio segreto.

Il verbale dell’Assemblea dovrà essere firmato dal Segretario e dai due scrutatori, e dovrà essere depositato alla prima riunione del C. D. che provvederà ad affiggerne copia all'albo sociale per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Trascorso tate termine senza che pervengano osservazioni, si intenderà approvato.

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ART. XXV - COSTITUZIONE DELLA ASSEMBLEA

L’Assemblea è legalmente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno 2/3 dei soci. In seconda convocazione mezz'ora dopo, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L’Assemblea delibera con la maggioranza dei voti, non tenendo conto degli astenuti.

Per le modifiche dello statuto occorre il voto favorevole di almeno i 4/5 dei soci intervenuti in assemblea.

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ART. XXVI - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il C. D. rimane in carica per un anno ed è composto di 13 membri dei quali due, e non più di due, dovranno essere di sesso femminile.

I membri del C. D. decaduto sono rieleggibili;

I componenti del C. D. non possono ricoprire cariche in organi direttivi di società o gruppi affini.

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ART. XXVII - COMPOSIZIONE DEL C. D.

Il C. D. nella sua prima seduta elegge nel suo seno: un presidente, un vice - presidente, un segretario, un vice - segretario, un cassiere, un direttore la Commissione Tecnica.

Le eventuali Commissioni saranno nominate successivamente.

Il Presidente dovrà raccogliere almeno due voti in più della metà dei numero dei componenti il C. D. presenti.

Qualora nessun Consigliere raggiunga i 9 voti si procederà al ballottaggio fra i due Consiglieri che avranno raccolto maggior numero di voli e varrà la semplice maggioranza.

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ART. XXVIII - FUNZIONAMENTO DEL C. D.

Il C. D. si riunirà ordinariamente almeno ogni 30 giorni, straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno 1/4 dei suoi Componenti. Per la validità delle sedute occorre la metà più uno di tutti i Consiglieri in carica, ma che fra essi vi sia il Presidente o il Vice ﷓ Presidente.

Delle deliberazioni del C. D. dovrà essere redatto verbale.

Il verbale controfirmato dal Presidente o da chi presiede, e dal Segretario, dovrà essere trascritto in apposito libro.

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ART. XXIX - COMPITI DEL C. D.

Spetta al C. D. oltre alle mansioni a termine di statuto:

  1. di promuovere, deliberare, attuare tutti provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini statutari, seguendo le direttive stabilite dall’assemblea;
  2. discutere il rendiconto consuntivo presentato dal Cassiere prima di presentarlo all’assemblea;
  3. discutere la relazione morale del Presidente prima di presentarla all'assemblea;
  4. nominare fra i consiglieri, rappresentanti e delegati a riunioni di determinati enti dove il Gruppo ha interessi da tutelare;
  5. nominare i componenti le commissioni che dipendono tutte dal C. D. e che dovranno essere comunque presiedute da un Consigliere;
  6. tutte le Commissioni nominate dal C. D. possono essere da questo sciolte e rinnovate nei loro membri qualora il C. D. stesso lo ritenga opportuno;
  7. nominare un Direttore sportivo qualora lo ritenga necessario, anche al di fuori del C. D., ma che agirà alle dipendenze del C. D. stesso;
  8. approvare o modificare il programma delle gite che sarà tempestivamente presentato dal Direttore tecnico;
  9. compilare e modificare i regolamenti che dovranno attenersi allo spirito dello statuto.

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ART. XXX - SOSTITUZIONE I COMPONENTI IL C. D.

I membri del Consiglio Direttivo che si rendono assenti ingiustificati per tre sedute consecutive sono considerati dimissionari e possono essere sostituiti fino alla successiva assemblea, dal socio che nell’ultima elezione, ha ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti.

In caso di dimissioni o cessazione per qualsiasi motivo di uno o più consiglieri essi saranno sostituiti come sopra.

Nei caso che fossero dimissionari contemporaneamente almeno 1/3 + 1 dei Consiglieri il Presidente convocherà l'assemblea straordinaria per l'elezione dell'intero C. D. seguendo le norme statutarie.

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ART. XXXI - COMPITI DELLA PRESIDENZA

Il presidente ha la rappresentanza legale del Gruppo, vigila sull’andamento del Gruppo e del C. D.; vigila e cura l'osservanza dello statuto e dei regolamenti da parte dei soci, firma i mandati di pagamenti ed ogni documento interessante il Gruppo, presiede le sedute del C. D. e convoca l'assemblea deliberata dal C. D.; presenta al C. D. la relazione morale prima di darne lettura all’assemblea.

Il Vice - presidente lo sostituisce in tutto durante le sue assenze.

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ART. XXXII - COMPITI DELLA SEGRETERIA

Il Segretario è incaricato della compilazione dei verbali delle sedute del C. D. nell'apposito libro; della conservazione dell'archivio sociale e di tutti quei documenti che interessano la vita del Gruppo; tiene tutti i libri escluso il libro di cassa, provvede al disbrigo della corrispondenza.

Il vice - segretario coadiuva il segretario in tutte le mansioni di segreteria e lo sostituisce durante la sua assenza.

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ART. XXXIII - COMPITI DEL CASSIERE

Il cassiere è responsabile della cassa sociale, cura il libro cassa ed altri eventuali registri, cura le esazioni, effettua i pagamenti a seguito dei mandati firmati dal Presidente.

Deve esigere che tutte le somme appartenenti al Gruppo vengano versate alla cassa.

Redige il bilancio consuntivo che presenta al C. D. ogni 6 mesi di attività sociale.

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ART. XXXIV - COMMISSIONE TECNICA E PROGRAMMA GITE

Il Direttore tecnico sceglie due fra i consiglieri o fra i soci quali suoi collaboratori, con l'approvazione del C. D., compila il programma gite seguendo in linea di massima il desiderio dei soci e ne cura l'attuazione assegnando la direzione di ogni gita a persone capaci, dopo che il programma compilato sarà stato approvato dal C. D.

Il Direttore tecnico, nel compilare il programma dovrà curare che le gite sciistiche, turistiche, alpinistiche, siano alternale e quelle escursionistiche che dovranno essere alla base dell'attività sociale.

Non dovrà in linea di massima programmare contemporaneamente più di una gita domenicale, salvo il caso di due festività consecutive. In quest’ultimo caso spetterà al C. D. il decidere.

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ART. XXXV - COLLEGIO DEI SINDACI O REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei sindaci ha il compito di sorvegliare la gestione tecnica ed amministrativa del Gruppo. Esegue verifiche di cassa e contabili almeno ogni 3 mesi, facendo seguire ad ogni verifica su apposito libro, il relativo verbale da rimettere al C. D.

Procede alla verifica del rendiconto consuntivo riferendone all’assemblea con relazione scritta.

I sindaci possono partecipare alle sedute del C. D. senza diritto di voto.

I Sindaci possono inoltre denunciare al C. D. sul comportamento deleterio dei Soci nei confronti del Gruppo.

I sindaci possono in ogni momento, anche individualmente, procedere ad ispezioni, controlli in ogni campo dell'attività sociale.

Ogni accertamento eseguito dai sindaci, sia in collegio che individualmente, dovrà essere trascritto sull’apposito libro.

Il Collegio dei sindaci può convocare l’assemblea straordinaria solo quando per irregolarità amministrativa ne ravvisa la necessità.

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ART. XXXVI - COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione elettorale sarà composta dai sindaci dei quali il più anziano ne è il presidente, e da tre membri nominati fra i soci dal C. D., trenta giorni prima dell’assemblea.

La Commissione elettorale provvede a compilare la lista dei nuovi candidati alle cariche sociali, su apposite schede, ed a curare le elezioni che non dovranno protrarsi oltre le ore 23 del giorno successivo all’Assemblea.

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ART. XXXVII - ELEZIONI

Le schede elettorali firmate dovranno essere inviate A mezzo posta ai soci in regola con le quote, e si dovrà fare cenno dell'orario di chiusura delle elezioni.

Non sarà ammessa la votazione a mezzo posta.

Le votazioni a mezzo delega sono ammesse soltanto per i famigliari qui precisati: genitori, figli, coniugi, e sorelle dei soci.

Per votare il socio dovrà esibire la propria tessera sociale.

Chiuse le elezioni la Commissione elettorale procederà allo scrutinio delle schede, indi procederà alla convocazione del nuovo C. D.

Di tutto ciò la C. E. dovrà redigere verbale su apposito libro ed affiggerne copia all'albo sociale.

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CAPITOLO IV

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ART. XXXVIII - GRATUITÀ DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali sono onorifiche e gratuite.

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ART. XXXIX - MODIFICHE STATUTARIE

Qualunque proposta di modifiche al presente statuto firmate almeno dalla metà dei componenti il C. D. o da almeno 15 soci in regola con la quota dovrà essere presentata al C. D. almeno 30 giorni prima della convocazione dell’assemblea e verrà apposta all'albo sociale per 15 giorni consecutivi prima dell’assemblea.

Tale proposta sarà posta dal C. D. all'ordine del giorno della prima assemblea. Per l’approvazione in seno all'assemblea vale la disposizione di cui all'art. 25.

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ART. XL - DURATA DEL GRUPPO

La durata del Gruppo è illimitata. Lo scioglimento dovrà essere deliberato dall’assemblea con la maggioranza dei 4/5 dei soci intervenuti.

In caso di scioglimento del Gruppo, estinte le passività, i beni immobili, mobili e fondo cassa saranno devoluti a «A COMPAGNA de Zena» ed in mancanza di questa al Comune di Genova per devolverli a favore di famiglie bisognose.

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ART. XLI - AFFILIAZIONI

Il Gruppo potrà chiedere l’affiliazione a più enti, purché non contrasti con la finalità del Gruppo.

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ART XLII - VALIDITÀ STATUTO

Il presente statuto andrà in vigore il giorno stesso della sua approvazione.

Approvato dall'Assemblea
del 26-5-1955

 

La copertina dello statuto de «I Montagnin»

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