Modifiche al Regolamento elettorale
approvate dalla Consulta del 14 novembre 1992
Dopo lunghe discussioni vengono approvate a maggioranza le seguenti modifiche del
Regolamento Elettorale dell'11/12/82:
COMMISSIONE ELETTORALE
Al termine del primo anno del biennio sociale il Parlamento nomina la Commissione Elettorale
composta da due membri: uno proposto dal Consolato e l'altro proposto dalla Consulta.
I compiti della Commissione Elettorale che verranno espletati con la supervisione del
Presidente de A COMPAGNA sono essenzialmente i seguenti:
- Pubblicare sul Bollettino sociale, con adeguata evidenza grafica e non oltre il mese
di ottobre precedente le elezioni sociali, un comunicato in cui si invitato:
- i CONSULTORI, i PROBIVIRI e i SINDACATORI uscenti che desiderano ricendidarsi a
farlo nella maniera da loro ritenuta più opportuna;
- tutti i soci in regola con le quote sociali a segnalare nominativi di possibili
candidati alla carica di Consultore ed eventualmente autocandidarsi (in osservanza
di quanto stabilito nel successivo punto 2) mediante comunicazione scritta alla C.E.
entro un termine di tempo ragionevole stabilito dalla C.E. stessa
- È il precedente punto 3) - resta invariato.
- È il vecchio punto 4) - resta invariato tranne la prima riga. "Compilare
una lista di almeno quaranta candidati" (non più cinquanta).
I vecchi punti 5), 6) e 7) restano invariati.
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