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Statuto

Approvato al Parlamento del 27 Maggio 1960

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  1. A COMPAGNA fondata il 21 Gennaio 1923, è l’Associazione dei Genovesi amanti di Genova e della loro antica terra, gelosi delle antiche glorie, delle bellezze delle tradizioni, del dialetto (parlâ) e dei costumi della loro Gente, al di fuori e al disopra di ogni fede politica e religiosa.

    Ha e dovrà sempre avere la propria sede a Genova; la sua lingua ufficiale è quella Genovese.

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  1. Scopo de A COMPAGNA è di conseguenza tener uniti e affiatati i Genovesi, in modo che possano, quando occorra, far sentire la loro voce in ogni istanza a tutte le Autorità per la tutela dell’onore e delle tradizioni e per la difesa degli interessi della Liguria e dei suoi traffici; e nell’ambito della costituzione, per la più vasta autonomia regionale, prendendo parte attiva alla vita amministrativa.

    Inoltre promuoverà, parteciperà, e contribuirà a tutte le iniziative Liguri d’arte, di cultura, educazione morale e fisica.

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  1. I soci sono impegnati a tener sempre alto il nome di Genova e ad aiutare, mettendo in pratica lo spirito de A COMPAGNA in tutte le maniere e in tutte le occasioni, adoperandosi per il bene della propria terra secondo le proprie possibilità.

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  1. Insegne de A COMPAGNA sono:
    a) il Confalone;
    b) la Bandiera Genovese col Grifone;
    c) la Tessera Sociale;
    d) il distintivo col Grifone rosso in campo bianco.

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  1. Possono far parte de A COMPAGNA, presentati da un socio e con domanda scritta con le generalità, professione e indirizzo:
    a) i figli di genitori Genovesi, di stirpe Ligure o almeno di padre nato a Genova e sul territorio dell’antica Repubblica (1797) comprese le valli del Lemme e della Borbera – anche se loro sono nati fuori.
    b) Tutti i nati a Genova o nell'antico territorio della Repubblica di Genova, anche se non abbiano i requisiti della lettera a, basta che vi risiedano e che sappiano parlare genovese.
    c) La moglie del Socio, purché residente, da almeno dieci anni e convivente col marito.
    d) Solo in casi speciali, o trattandosi di persone che abbiano ben meritato, di Genova e della Liguria, nel Campo delle Arti, delle Scienze, della Tecnica e del Lavoro, la Consulta potrà derogare in parte a quello che è stato stabilito dai precedenti commi.

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  1. I Soci si distinguono in effettivi, benemeriti e onorari.

    Sono soci effettivi:
    a) I Soci ordinari, che pagano la quota annuale stabilita dal Parlamento;
    b) I Soci sostenitori, che pagano una quota doppia di quella normale;
    c) I Soci vitalizi che versano una volta tanto una somma rispondente alla capitalizzazione al 5% della quota annuale di socio sostenitore.

    I nuovi soci pagheranno una prescritta tassa di iscrizione all’atto della consegna dello Statuto Sociale e della Tessera, dalla quale risulterà la Categoria cui appartengono.

    Il Consolato potrà stabilire una «quota familiare» per i membri della famiglia dei Soci.

    Soci benemeriti – possono essere tali a giudizio della Consulta gli Istituti, le Associazioni, le Società ed Enti che bene avranno meritato de A COMPAGNA.

    Soci onorari - potranno essere nominati a giudizio della Consulta quei cittadini che avranno ben meritato di Genova e della Liguria nel campo dell’arte, della scienza e del lavoro.

    I Soci sostenitori, benemeriti e onorari riceveranno gratuitamente eventuali pubblicazioni periodiche de A COMPAGNA.

    Una quota parte dee proventi delle quote dei Soci de A COMPAGNA facenti parte delle Sezioni staccate e dei gruppi aggregati, sarà devoluta alle sezioni ed ai gruppi stessi nella misura che sarà concordata con i rispettivi dirigenti.

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  1. Non vi è limite al numero dei soci.

    Agli effetti delle votazioni, saranno considerati soltanto i soci effettivi in regola col pagamento delle quote.

    Il Pagamento delle quote sociali dovrà essere fatto entro il primo trimestre di ogni anno.

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  1. Organi de A COMPAGNA sono:
    a) il Parlamento
    b) la Consulta
    c) il Consolato
    d) la Presidenza
    e) i Sindacatori.

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  1. Il Parlamento è l’assemblea Generale dei Soci e solo esso ha la facoltà di modificare lo Statuto Sociale. Si riunisce in Sezione ordinaria convocata dal Consolato almeno una volta all’anno possibilmente vicino alla festa di San Giorgio con preavviso ai Soci di almeno otto giorni.

    Ogni due anni il Parlamento elegge una Consulta di 33 Membri e i Sindacatori in un Collegio di Probiviri e di Revisori dei Conti di cui tre effettivi e due supplenti rispettivamente.

    Il Parlamento approva le relazioni ed i rendiconti annuali del Consolato, prevviamente approvati dalla Consulta, fissa le direttive generali, ratifica l’eventuale costituzione di delegazioni e nuove sezioni speciali negli altri centri della Liguria e nelle altre Regioni d’Italia e all’estero, dove vivono dei genovesi; e sulle partecipazioni, ai sensi dell’Art. 2.

    Le votazioni sono fatte con scheda segreta, per acclamazione o per alzata di mano.

    Per la nomina degli organi direttivi la votazione deve essere fatta con scheda segreta, a meno che l’assemblea non deliberi all’unanimità di votare per alzata di mano.

    Il Parlamento potrà essere radunato in sedute straordinarie dalla Consulta, oppure si richiesta del 10% del numero dei Soci. In questo caso la domanda dovrà essere fatta per iscritto e motivata al Consolato.

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  1. La Consulta, costituita da 33 Membri consultori eletti dal Parlamento, elegge fra i suoi membri il Console Generale alla Presidenza e 10 Consoli; delibera sulle direttive particolari, prendendo in esame ogni proposta relativa alle varie attività de A COMPAGNA; ratifica l’opera del Consolato e quella della varie commissioni; delibera sui conti di gestione, sulle relazioni e rendiconti annuali da sottoporre all’approvazione del Parlamento.

    La Consulta si riunisce in sede deliberativa almeno una volta al mese; le sue riunioni saranno sempre presiedute da un Consultore nominato di volta in volta.

    Fanno parte della Consulta altresì i Consoli anziani, nominati prima dell’entrata in vigore del presente Statuto, e un rappresentante per ogni sezione esterna de A COMPAGNA di almeno 30 Soci.

    L'assemblea della Consulta è validamente costituita colla presenza della metà più uno dei Consultori eletti.

    Le sue deliberazioni saranno valide a maggioranza dei presenti.

    I Soci possono assistere alle sedute della Consulta.

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  1. Il Consolato è l'organo rappresentativo ed esecutivo de A COMPAGNA ed è composto:
    a) dal Console Generale alla Presidenza;
    b) dai Consoli anziani;
    c) da n. 10 Consoli;

    Il Consolato nomina nel suo seno:
    no. 2 Vice Consoli Generali;
    no. 1 Gran Cancelliere;
    no. 1 Vice Gran Cancelliere;
    no. 1 Tesoriere.

    Il Gran Cancelliere in funzione di Segretario Generale e conservatore dell’Archivio; Il Vice Gran Cancelliere per il disbrigo delle pratiche amministrative, l'inquadramento dei Soci e la cura del patrimonio sociale, economato o manutenzione Sede. Il Console Tesoriere per la tenuta della Cassa e delle relative registrazioni.

    Il Consolato cura la messa in atto delle direttive della Consulta. Ha in custodia il patrimonio sociale e il relativo inventario; controlla l'attività delle commissioni e ne presenta le relazioni alla Consulta per la ratifica; prepara le relazioni annuali e finanziarie da presentare al Parlamento, previa approvazione della Consulta.

    Le decisioni del Consolato, che si radunerà, di norma, tutte le settimane, saranno valide se otterranno la maggioranza purché presente la metà più uno dei Consoli eletti.

    Spetta al Consolato decidere sull'ammissione di un nuovo Socio: il Consolato non è tenuto a motivare un eventuale giudizio negativo. L'aspirante Socio la cui domanda non sia stata accettata dal Consolato, potrà appellarsi alla Consulta.

    Il Console Generale, i due Vice Consoli Generali, il Gran Cancelliere e il Tesoriere formano l’Ufficio della Presidenza.

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  1. Tutte le cariche sociali sono gratuite e non potranno essere conferito ai Soci che per eventuali prestazioni percepiscono indennità a carattere permanente dalla Associazione. Le eventuali vacanze del numero dei Consultori saranno coperte secondo la graduatoria riportata nelle elezioni dell’ultimo Parlamento. I Componenti della Consulta che senza motivo giustificato non intervenissero per più di tre sedute consecutive all’Assemblea, scadranno dalle rispettive cariche e dovranno essere sostituiti.

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  1. Il Consolato potrà sospendere, in attesa del procedimento disciplinare, quei Soci che vengano deferiti al Collegio dei Probiviri.

    Compito dei Probiviri è quello di decidere i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci. Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri, i Soci hanno diritto, di ricorrere ulteriormente al Parlamento, nel termine di 30 giorni.

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  1. A COMPAGNA non potrà essere sciolta finché i propri Soci non si riducano a 100 e solo con deliberazione dei due terzi dei Soci rimasti. Il patrimonio dovrà, in tale caso, essere destinato al Comune di Genova.

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  1. Per tutto ciò che non è contemplato dallo Statuto, provvederà il regolamento interno, di competenza della Consulta.

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