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[1. Commissione elettorale] [2. Elezioni della Consulta, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindacatori] [3. Nomina dei Consultori, dei Probiviri e dei Sindacatori] [4. Elezione del Consolato]


Regolamento per le elezioni alle cariche sociali
approvato dalla Consulta del 4 e 11 dicembre 1982

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1. COMMISSIONE ELETTORALE

Al termine del primo anno del biennio sociale, il Parlamento nomina una Commissione elettorale costituita di cinque membri: due Consoli, due Consultori ed un Socio. Tali membri vengono eletti su una rosa di dodici candidati, proposta dalla Consulta e comprendente almeno tre Consoli, tre Consultori e tre Soci. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nelle rispettive categorie. Il Parlamento designa altresì come riserve i due candidati non eletti che, indipendentemente dalla loro categoria, hanno ottenuto il maggior numero di voti.
I compiti della Commissione elettorale sono essenzialmente i seguenti:

(1) Pubblicare sul Bollettino sociale, con adeguata evidenza grafica e non oltre il mese di ottobre precedente le elezioni sociali, un comunicato in cui si invitano tutti i Soci in regola con le quote sociali a segnalare nominativi di possibili candidati alla carica di Consultore, ed eventualmente ad autocandidarsi [in osservanza di quanto stabilito nel successivo punto (3)], mediante comunicazione scritta alla Commissione elettorale entro un termine ragionevole stabilito dalla Commissione elettorale stessa.

(2) Chiedere, tramite lettera raccomandata, o a mano con elenco firmato, a tutti i Consultori in carica (compresi quelli facenti parte della Commissione elettorale) e non decaduti ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, e ad altri Soci scelti in numero adeguato dalla Commissione elettorale [tenuto conto anche delle segnalazioni di cui al precedente punto (1)], se accettano o se rifiutano di essere inseriti nella lista dei candidati alla futura Consulta, invitandoli a darne comunicazione scritta alla Commissione elettorale entro un termine ragionevole stabilito dalla Commissione elettorale stessa e utilizzando un modulo di risposta-tipo opportunamente predisposto.
La mancata risposta da parte degli interpellati sarà considerata quale rifiuto.

(3) Prendere atto delle eventuali autocandidature. Le autocandidature vanno trasmesse per lettera alla Commissione elettorale, entro il termine di cui al precedente punto (1), e devono essere accompagnate ciascuna dalla firma di almeno altri cinque Soci in regola con le quote sociali.
Non sono ammesse autocandidature di Consultori che siano decaduti ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, né di quanti, interpellati, non abbiano risposto alla lettera di invito della Commissione elettorale.

(4) Compilare una lista di almeno cinquanta candidati alla futura Consulta. Tale lista dovrà comprendere i nominativi di quanti, interpellati, abbiano accettato la candidatura, e i nominativi di quanti si siano autocandidati, in osservanza di quanto stabilito nel precedente punto (3). Qualora tali nominativi non raggiungessero il numero di cinquanta, la Commissione elettorale ha facoltà di effettuare ricerche fra i Soci, nel modo meglio visto, al fine di poter completare la lista dei candidati.

(5) Compilare una lista di almeno cinque candidati al futuro Collegio dei Probiviri e di almeno cinque candidati al futuro Collegio dei Sindacatori, avendone verificato la disponibilità.

(6) Avvertire per lettera tutti i candidati di cui sopra, informandoli della designazione.

(7) Rendere noto attraverso il Bollettino sociale, con congruo anticipo rispetto alla data delle elezioni, gli elenchi definitivi, in ordine alfabetico, dei candidati alla Consulta e ai Collegi dei Probiviri e dei Sindacatori.

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2. ELEZIONI DELLA CONSULTA, DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DEL COLLEGIO DEI SINDACATORI

In occasione delle elezioni, il Parlamento nomina i componenti del seggio elettorale, tenendo ne esclusi i candidati e i membri della Commissione elettorale.
Le modalità di votazione sono stabilite dal Parlamento in accordo con l'art. 9 dello Statuto.
Il seggio elettorale deve rimanere aperto, a disposizione dei Soci votanti, fino alle ore 20 del giorno della sua costituzione, e dalle ore 9 alle ore 12 del primo giorno festivo successivo.
Le schede elettorali devono contenere, oltre agli elenchi dei candidati secondo quanto stabilito nel precedente punto 1-(7), spazi in bianco per consentire l'eventuale votazione a favore di Soci non inclusi negli elenchi stessi.

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3. NOMINA DEI CONSULTORI, DEI PROBIVIRI E DEI SINDACATORI

Il Presidente del Parlamento comunica l'avvenuta elezione ai trentacinque Consultori eletti, ai tre Probiviri eletti (oltre a due supplenti) ed ai tre Sindacatori eletti (oltre a due supplenti).
I nuovi Consultori, e gli eventuali Consultori di diritto previsti dall'art. 10 dello Statuto, sono convocati dal Presidente del Parlamento alla prima riunione della Consulta, da tenere entro trenta giorni dalla data conclusiva delle elezioni.

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4. ELEZIONE DEL CONSOLATO

In occasione della sua prima riunione, la Consulta elegge, nel suo seno, il Console Generale alla Presidenza e successivamente gli altri otto Consoli. Alle riunioni del Consolato saranno chiamati a partecipare, senza diritto di voto, anche i Presidenti delle Commissioni eventualmente interessate dai punti all'ordine del giorno.

LA COMMISSIONE INCARICATA
(Petrucci -Raimondo -Saccomanno)

Pubblicato sul Bollettino n. 1 del Gennaio-Febbraio 1983

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