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Copertina «fatta a mano» dello Statuto del 1963

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Statuto

Approvato al Parlamento del 27 Maggio 1960

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Art. I

A COMPAGNA fondata il 21 Gennaio 1923 è l’Associazione dei Genovesi amanti di Genova e della loro terra, gelosi delle antiche glorie, delle bellezze, delle tradizioni, del dialetto (parlâ) e dei costumi della loro gente al di fuori o al disopra di ogni fede politica e religiosa. Ha e dovrà sempre avere la propria sede a Genova; la sua lingua ufficiale è quella Genovese.

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Art. II

Scopo de A COMPAGNA è di conseguenza tener uniti e affiatati i Genovesi in modo che possano quando occorra far sentire la loro voce in ogni istanza a tutte quante le Autorità per la tutela dell’onore e delle tradizioni e per la difesa degli interessi della Liguria e dei suoi traffici; e nell’ambito della costituzione, per la più vasta autonomia Regionale prendendo parte attiva alla vita amministrativa.

Inoltre promuoverà, parteciperà e contribuirà a tutte le iniziative Liguri d’Arte, di cultura, educazione morale e fisica.

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Art. III

I Soci sono impegnati a tener alto il nome di Genova e ad aiutarsi mettendo in pratica lo spirito de A COMPAGNA in tutte le maniere e in tutte le occasioni, adoperandosi per il bene della propria terra secondo le proprie possibilità.

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Art. IV

Insegne de A COMPAGNA sono:

  1. Il Gonfalone
  2. la Bandiera Genovese col Grifone
  3. la Tessera Sociale
  4. il Distintivo col Grifone rosso in campo bianco

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Art. V

Possono far parte de A COMPAGNA, presentati da un Socio e con domanda scritta con le generalità, professione e indirizzo:

  1. i figli di genitori Genovesi di stirpe Ligure o almeno di padre nato a Genova e sul territorio dell’antica Repubblica (1797) comprese le Valli del Lemme e della Borbera, anche se loro ne sono nati fuori.
  2. tutti i nati a Genova o nell'antico territorio della Repubblica di Genova anche se non abbiano i requisiti della lettera «a», basta che vi risiedano da almeno 20 anni e che sappiano parlare genovese.
  3. la moglie del Socio, purché residente, da almeno dieci anni e convivente col marito.
  4. solo in casi speciali o trattandosi di persone che abbiano ben meritato di Genova e della Liguria, nel campo delle arti, delle scienze, della tecnica e del lavoro, la Consulta potrà derogare in parte a quello che è stato stabilito dai precedenti commi.

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Art. VI

I Soci si distinguono in EFFETTIVI e ONORARI

Sono Soci Effettivi:

  1. i Soci Ordinari che pagano la quota annuale stabilita dal Parlamento;
  2. i Soci Sostenitori che pagano una quota annua almeno tripla di quella ordinaria;
  3. i Soci Vitalizi che versano una quota «una tantum» di L. 50000.

Una speciale categoria di Soci sarà formata dalle persone giuridiche (Enti e Società) liguri che pagheranno almeno una quota annuale di lire 10.000 (diecimila).

Sono Soci Onorari quei cittadini che avranno particolarmente illustrato la Liguria con opere di amministrazione, di scienza, d'arte e di lavoro.

Speciale riconoscimento di Benemerenza sarà rilasciato alle Persone o Enti che avranno in qualsiasi forma meritato la riconoscenza de A COMPAGNA.

I nuovi Soci pagheranno una quota di iscrizione che verrà fissata o modificata dalla Consulta in rapporto alla quota annuale ordinaria.

Una quota, parte dei proventi delle quote dei Soci de A COMPAGNA, membri di Sezioni staccate o di Gruppi aggregati, sarà devoluta alle Sezioni ed ai Gruppi stessi nella misura che sarà concordata con i rispettivi Dirigenti.

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Art. VII

Non vi è limite al numero dei Soci.

Agli effetti delle votazioni, saranno considerati soltanto i Soci Effettivi in regola col pagamento delle quote. Il Pagamento delle quote sociali dovrà essere fatto entro il primo trimestre di ogni anno.

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Art. VIII

Organi de A COMPAGNA sono:

  1. il PARLAMENTO
  2. la CONSULTA
  3. il CONSOLATO

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Art. IX

Il Parlamento è l’Assemblea Generale dei Soci e solo esso ha la facoltà di modificare lo Statuto Sociale. Si riunisce in Sezione Ordinaria convocata dal Consolato almeno una volta all’anno possibilmente vicino alla Festa di San Giorgio con preavviso ai Soci di almeno otto giorni.

Il Parlamento elegge ogni due anni una CONSULTA di 27 Membri, un Collegio di tre Sindacatori o Revisori dei Conti e un Collegio di tre Probiviri.

Il Parlamento approva le relazioni ed i rendiconti annuali del Consolato, prevviamente approvati dalla Consulta, fissa le direttive generali, ratifica la eventuale costituzione di delegazioni e nuove Sezioni speciali negli altri Centri della Liguria e nelle altre Regioni d’Italia e all’estero, dove vivono dei Genovesi, e sulle partecipazioni, ai sensi dell’Articolo Secondo.

La votazione dei componenti la Consulta potrà essere fatta per scheda segreta o per alzata di mano o per referendum a domicilio.

Il Parlamento potrà essere radunato in sedute straordinarie dal Consolato oppure su richiesta del 10% dei Soci. In questo caso la domanda dovrà essere diretta per iscritto e motivata, al Consolato.

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Art. X

La Consulta formata da 27 membri eletti dal Parlamento, oltre agli aventi diritto, elegge il Console Generale alla Presidenza e otto Consoli. Delibera sulle direttive particolari, prendendo in esame ogni proposta relativa alle varie attività de A COMPAGNA, ratifica l'opera del Consolato e quella delle varie Commissioni; delibera sui conti di gestione, sulle relazioni e rendiconti annuali da sottoporre alla approvazione del Parlamento.

La Consulta si riunisce di regola almeno cinque volte all'anno (nei mesi di Febbraio, Aprile, Giugno, Ottobre e Dicembre).

Le sue riunioni saranno sempre presiedute da un Consultore nominato di volta in volta.

Fanno parte della Consulta, altresì, i Consoli a vita nominati prima della entrata in vigore del presente Statuto, e un rappresentante per ogni sezione o gruppo esterno de A COMPAGNA di almeno 30 Soci.

La Consulta è validamente costituita con la presenza di un terzo dei suoi componenti eletti.

Le sue decisioni saranno valide se prese a maggioranza dei presenti.

I Soci possono assistere alle sedute.

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Art. XI

Il Consolato è l'organo esecutivo de A COMPAGNA e si compone, oltre che dei Consoli a vita, del Console Generale e degli otto Consoli eletti dalla Consulta.

Nel suo seno dovranno essere designati:

  1. due Vice Presidenti 
  2. un Gran Cancelliere
  3. un Vice Gran Cancelliere
  4. un Tesoriere Cassiere

Al Console Generale o Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione e la trattazione di ogni pratica con competenti autorità o con terzi. In caso di impedimento verrà sostituito da uno dei Vice Presidenti in ordine di anzianità.

Al Gran Cancelliere, in funzione di Segretario Generale, spetta la cura e lo svolgimento di tutte le pratiche sociali.

Al Vice Gran Cancelliere, che sostituisce il Gran Cancelliere in caso di sua assenza o impedimento, spetta inoltre l'incarico speciale dell'inquadramento dei Soci, della conservazione dell’archivio e della cura del patrimonio sociale.

Al Console Tesoriere spetta la tenuta della contabilità, della cassa e compilazione dei bilanci.

Il Consolato cura la messa in atto delle direttive della Consulta.

Ha in custodia il patrimonio sociale e il relativo inventario; controlla l’attività delle Commissioni e ne presenta le relazioni alla Consulta per la ratifica; prepara le relazioni annuali, morali e finanziarie da presentare al Parlamento previa approvazione della Consulta.

Le sedute del Consolato, che si radunerà di norma ogni settimana, saranno valide con la presenza di un terzo dei suoi componenti. Le loro decisioni saranno valide se prese a maggioranza dei presenti.

Spetta al Consolato decidere sulla ammissione di un nuovo Socio; il Consolato non è tenuto a motivare un eventuale giudizio negativo.

L’aspirante Socio la cui domanda non sia stata accettata dal Consolato potrà appellarsi alla Consulta.

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Art. XII

Tutte le Cariche Sociali sono gratuite.

Le eventuali vacanze del numero dei Consultori e dei Consoli saranno coperte per cooptazione e «pro tempore» a cura del Consolato con ratifica della Consulta.

I Componenti della Consulta e del Consolato che senza motivo giustificato non intervenissero per più di tre sedute consecutive alle riunioni, scadranno dalle rispettive cariche e dovranno essere sostituiti.

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Art. XIII

Il Consolato potrà sospendere in attesa del procedimento disciplinare, quei Soci che vengano deferiti al Collegio dei Probiviri.

Compito dei Probiviri è quello di decidere i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci; contro le decisioni del Collegio dei Probiviri, i Soci hanno diritto di ricorrere ulteriormente al Parlamento, nel termine di 30 giorni.

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Art. XIV

A COMPAGNA non potrà essere sciolta finché i propri Soci non si riducano a 100 e solo con deliberazione dei due terzi dei Soci rimasti.

Il patrimonio dovrà in tale caso essere destinato al Comune di Genova.

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Art. XV

Per tutto ciò che non è contemplato dallo Statuto, provvederà il regolamento interno di competenza della Consulta.

Il presente Statuto Sociale è stato approvato nella riunione del Parlamento del 28 Maggio, 1963.

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